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Articolo 255 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento

Dispositivo dell'art. 255 TUEL

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.

3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.

4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.

5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.

6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.

7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.

10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206(1).

11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

Note

(1) Comma modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

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Franco B. chiede
giovedģ 06/05/2021 - Lazio
“Nel Dicembre 2017 il comune di Ardea ha dichiarato il Dissesto Finanziario.
Nell'Aprile 2018 si è insediato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL).
Nel Dicembre 2020 il Comune di Ardea ha inviato avvisi di accertamento esecutivi per l'IMU, Tasi e Tari del 2015.
Considerato che l'OSL non ha emesso nessuna delibera per autorizzare il Comune di Ardea ad effettuare questi accertamenti che in accordo all'art 255 comma 8 del TUEL dovrebbero (?) essere gestiti dall'OSL come residui attivi, si chiede se questi accertamenti sono validi o possono essere impugnati. Grazie.”
Consulenza legale i 13/05/2021
Ai sensi del comma 8 dell’art.255 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i “L’organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’Ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all’accertamento delle entrate tributarie per le quali l’ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge”;

-il comma 1 dell’art. 7 del DPR 24 agosto 1993, n. 378 prevede che” L’Organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi: E’ autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L’organo straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell’approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell’Interno”;

- il comma 1 dell’art. 253 TUEL :” L’Organo straordinario di liquidazione …. può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche”;

Tali disposizioni si incrociano poi con l’articolo 1, comma 162, L. 296/2006 in cui è stabilito che: «Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo».
Più specificamente, l’articolo 1, comma 87, L. 549/1995 dispone che: «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».
Quindi, ne deriva che l’avviso di accertamento dei tributi locali, prodotto da sistemi informativi automatizzati, può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento, purché il dirigente del settore economico-finanziario del Comune abbia adottato un apposito provvedimento di nomina di detto funzionario, pena il difetto di sottoscrizione e, quindi, la declaratoria di nullità dell’atto.
A corroboramento di quanto evidenziato, nel caso in cui manchi il personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992, «Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi».
Dunque, appare evidente come, in ogni caso, la nomina del funzionario responsabile, che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, debba risultare da apposito provvedimento di livello dirigenziale o da delibera della giunta comunale o nel caso di Ente in dissesto finanziario da un provvedimento di delega all’esercizio delle funzioni da parte dell’Organo straordinario di liquidazione.

A tal proposito, è stato affermato che, «incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio» (Cfr., Cass. n. 14626/2000; Cass. n. 14195/2000; Cass. n. 17044/2013; Cass. n. 12781/2016; Cass. n. 19742/2012; Cass. n. 332/2016; Cass. n. 14877/2016; Cass. n. 15781/2017; Cass. n. 5200/2018),
Sulla base di tali principi, se vi è contestazione, da parte del contribuente, del difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento dei tributi locali, l’Ente locale è tenuto a provare la validità della sottoscrizione del funzionario responsabile, offrendo prova del provvedimento di nomina di livello dirigenziale o della delibera della giunta comunale (Cfr., Cass. n. 6697/2020) o nel caso specifico
In definitiva, quindi, a fronte della contestazione del contribuente, se l’Ente locale non prova la validità della sottoscrizione del funzionario responsabile, regolarmente delegato alla funzione con apposito provvedimento dell’OSL, l’avviso di accertamento può considerarsi nullo per difetto di delega in capo al funzionario sottoscrittore.
Per la CTR Lazio, con la sentenza n. 1316 del 27 maggio 2020 non basta che il Comune produca in giudizio l’attribuzione al funzionario del potere di sottoscrizione del dirigente, ma deve essere prodotta proprio la delega a sottoscrivere quel determinato avviso di accertamento pena la sua nullità.