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Articolo 255 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 08/08/2026]

Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento

Dispositivo dell'art. 255 TUEL

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.

3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata(2).

4. L'anticipazione di cui al comma 3 è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione(2).

5. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse(2).

6. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale(2).

7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento(2).

10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, dei mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206. Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160(1)(2).

11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

Note

(1) Comma modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
(2) Il D.L. 7 agosto 2026, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) la modifica dei commi 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del presente articolo.

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Franco B. chiede
giovedģ 06/05/2021 - Lazio
“Nel Dicembre 2017 il comune di Ardea ha dichiarato il Dissesto Finanziario.
Nell'Aprile 2018 si è insediato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL).
Nel Dicembre 2020 il Comune di Ardea ha inviato avvisi di accertamento esecutivi per l'IMU, Tasi e Tari del 2015.
Considerato che l'OSL non ha emesso nessuna delibera per autorizzare il Comune di Ardea ad effettuare questi accertamenti che in accordo all'art 255 comma 8 del TUEL dovrebbero (?) essere gestiti dall'OSL come residui attivi, si chiede se questi accertamenti sono validi o possono essere impugnati. Grazie.”
Consulenza legale i 13/05/2021
Ai sensi del comma 8 dell’art.255 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i “L’organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’Ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all’accertamento delle entrate tributarie per le quali l’ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge”;

-il comma 1 dell’art. 7 del DPR 24 agosto 1993, n. 378 prevede che” L’Organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi: E’ autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L’organo straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell’approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell’Interno”;

- il comma 1 dell’art. 253 TUEL :” L’Organo straordinario di liquidazione …. può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche”;

Tali disposizioni si incrociano poi con l’articolo 1, comma 162, L. 296/2006 in cui è stabilito che: «Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo».
Più specificamente, l’articolo 1, comma 87, L. 549/1995 dispone che: «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».
Quindi, ne deriva che l’avviso di accertamento dei tributi locali, prodotto da sistemi informativi automatizzati, può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento, purché il dirigente del settore economico-finanziario del Comune abbia adottato un apposito provvedimento di nomina di detto funzionario, pena il difetto di sottoscrizione e, quindi, la declaratoria di nullità dell’atto.
A corroboramento di quanto evidenziato, nel caso in cui manchi il personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992, «Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi».
Dunque, appare evidente come, in ogni caso, la nomina del funzionario responsabile, che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, debba risultare da apposito provvedimento di livello dirigenziale o da delibera della giunta comunale o nel caso di Ente in dissesto finanziario da un provvedimento di delega all’esercizio delle funzioni da parte dell’Organo straordinario di liquidazione.

A tal proposito, è stato affermato che, «incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio» (Cfr., Cass. n. 14626/2000; Cass. n. 14195/2000; Cass. n. 17044/2013; Cass. n. 12781/2016; Cass. n. 19742/2012; Cass. n. 332/2016; Cass. n. 14877/2016; Cass. n. 15781/2017; Cass. n. 5200/2018),
Sulla base di tali principi, se vi è contestazione, da parte del contribuente, del difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento dei tributi locali, l’Ente locale è tenuto a provare la validità della sottoscrizione del funzionario responsabile, offrendo prova del provvedimento di nomina di livello dirigenziale o della delibera della giunta comunale (Cfr., Cass. n. 6697/2020) o nel caso specifico
In definitiva, quindi, a fronte della contestazione del contribuente, se l’Ente locale non prova la validità della sottoscrizione del funzionario responsabile, regolarmente delegato alla funzione con apposito provvedimento dell’OSL, l’avviso di accertamento può considerarsi nullo per difetto di delega in capo al funzionario sottoscrittore.
Per la CTR Lazio, con la sentenza n. 1316 del 27 maggio 2020 non basta che il Comune produca in giudizio l’attribuzione al funzionario del potere di sottoscrizione del dirigente, ma deve essere prodotta proprio la delega a sottoscrivere quel determinato avviso di accertamento pena la sua nullità.