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Articolo 229 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Conto economico

Dispositivo dell'art. 229 TUEL

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. [Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.](1)

4. [Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

  1. a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
  2. b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
  3. c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
  4. d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
  5. e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
  6. f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.](1)

5. [Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. E' espresso ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.](1)

6. [Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi :

  1. a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
  2. b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
  3. c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
  4. d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
  5. e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.](1)

7. [Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

  1. a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
  2. b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
  3. c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
  4. d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
  5. e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
  6. f) altri beni al 20%.](1)

8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

9. [Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.](1)

10. [I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

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