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Articolo 181 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Versamento

Dispositivo dell'art. 181 TUEL

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilitą , non superiori ai quindici giorni lavorativi.

Massime relative all'art. 181 TUEL

C. Conti n. 10/2008

Costituisce obbligo degli enti locali, ai sensi degli artt. 181, comma 3, e 152, comma 4, lettera b), del T.U.E.L., fissare la frequenza con cui gli agenti contabili che riscuotono somme per conto dell'Amministrazione stessa debbono provvedere a versarle in tesoreria, non essendo, in alcun caso, consentito all'agente contabile determinare autonomamente le modalitą e le tempistiche di versamento, anche in ragione del disposto dell'art. 227 del Regolamento di contabilitą generale dello Stato, a norma del quale "coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista tesoreria nel luogo di loro residenza, debbono fare in essa giornalmente il versamento delle somme riscosse, salvo che sia altrimenti disposto da speciali regolamenti".

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