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Articolo 159 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

Dispositivo dell'art. 159 TUEL

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

  1. a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
  2. b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
  3. c) espletamento dei servizi locali indispensabili. (1)

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. (1)

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. (1)

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

Note

(1) Con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, "nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".

Massime relative all'art. 159 TUEL

Cass. civ. n. 12259/2009

In tema di espropriazione forzata ex art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, la comparizione personale del debitore all'udienza fissata per la dichiarazione di quantità da parte del terzo, al fine di contestare la pignorabilità delle somme esistenti presso il tesoriere, non può considerarsi elemento indefettibile della fattispecie, pur assumendo il debitore medesimo la veste di litisconsorte necessario nel subprocedimento ex art. 547 c.p.c., come ritenuto da Cass. Sez. Un. 25037/2008. Il terzo tesoriere, in assenza del debitore ovvero in caso di mancata contestazione da parte di questi, è tenuto, in quanto ausiliare del giudice, a dichiarare ogni fatto rilevante ai fini dell'accertamento della pignorabilità, sia con riferimento alla delibera di destinazione delle somme agli impieghi protetti, sia con riguardo ad altri eventuali pagamenti (a dichiarare, cioè, se esistano presso di lui somme di cui è debitore verso l'ente locale e quale ne sia la condizione con riferimento alla delibera comunale di destinazione a lui notificata, ai pagamenti successivi, alla relativa cronologia); in presenza di contestazioni da parte del creditore procedente, il tesoriere può essere chiamato ad esibire, su richiesta del giudice, la necessaria documentazione.

Cass. civ. n. 23727/2008

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, questi, in quanto ausiliare del giudice, ha il dovere di precisare nella dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c. se esistono presso di lui somme di cui è debitore verso l'ente locale, nonché quale ne è la condizione in rapporto alla delibera di destinazione a lui notificata ed ai pagamenti successivi; in caso di assenza dell'ente locale debitore, il giudice, sulla base di tale dichiarazione e della documentazione depositata, può, anche d'ufficio, dichiarare la nullità del pignoramento, ove accerti che è caduto su somme destinate alle finalità di cui all'art. 159, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, che le stesse sono contemplate dalla delibera di preventiva quantificazione adottata dall'organo esecutivo e notificata al tesoriere, di cui al successivo comma 3, ed altresì che non sussiste la condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al soggetto tesoriere dell'ente locale, di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso). In tal caso il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.

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