Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12259 del 27 maggio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, effettuata ai sensi dell'art. 159 del D.L.vo n. 267 del 2000, la comparizione personale del debitore all'udienza fissata per la dichiarazione di quantità da parte del terzo, al fine di contestare la pignorabilità delle somme esistenti presso il tesoriere, non può considerarsi elemento indefettibile della fattispecie, pur assumendo egli la veste di litisconsorte necessario e, quindi, di soggetto necessariamente da evocare in siffatto tipo di procedimento.

(massima n. 2)

In tema di espropriazione forzata ex art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, la comparizione personale del debitore all'udienza fissata per la dichiarazione di quantità da parte del terzo, al fine di contestare la pignorabilità delle somme esistenti presso il tesoriere, non può considerarsi elemento indefettibile della fattispecie, pur assumendo il debitore medesimo la veste di litisconsorte necessario nel subprocedimento ex art. 547 c.p.c., come ritenuto da Cass. Sez. Un. 25037/2008. Il terzo tesoriere, in assenza del debitore ovvero in caso di mancata contestazione da parte di questi, è tenuto, in quanto ausiliare del giudice, a dichiarare ogni fatto rilevante ai fini dell'accertamento della pignorabilità, sia con riferimento alla delibera di destinazione delle somme agli impieghi protetti, sia con riguardo ad altri eventuali pagamenti (a dichiarare, cioè, se esistano presso di lui somme di cui è debitore verso l'ente locale e quale ne sia la condizione con riferimento alla delibera comunale di destinazione a lui notificata, ai pagamenti successivi, alla relativa cronologia); in presenza di contestazioni da parte del creditore procedente, il tesoriere può essere chiamato ad esibire, su richiesta del giudice, la necessaria documentazione.

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