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Articolo 151 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Principi generali

Dispositivo dell'art. 151 TUEL

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze(1)(2).

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

  1. a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
  2. b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del codice giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce(3).

Note

(1) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 107, comma 2) che "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge".
(2) Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 3, comma 5-sexiesdecies) che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022".
(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 16, comma 9-bis del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.

Massime relative all'art. 151 TUEL

C. Conti n. 114/2010

Il parere di regolaritā contabile č previsto dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000 (corrispondente all'art. 53 dell'abrogata L. n. 142 del 1990) e differisce dal visto di regolaritā contabile, previsto dall'art. 151 del medesimo decreto legislativo, che attiene alla fase di esecuzione della spesa e determina l'esecutivitā dei provvedimenti dei responsabili dei servizi rendendone possibile, in concreto, il pagamento delle spese in essi previsti; il responsabile del servizio finanziario nell'esprimere il proprio parere di regolaritā contabile non ha alcun potere discrezionale e di merito, ma deve valutare, oltre che l'attestazione della copertura finanziaria e la corretta imputazione al capitolo di spesa, anche la legittimitā della spesa con particolare riferimento alla competenza degli organi che l'hanno assunta, al rispetto dei principi contabili e alla completezza della documentazione a corredo della spesa stessa; tale assunto č confortato dal fatto che, in mancanza dei responsabili dei servizi, il parere di regolaritā contabile deve essere espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze che si caratterizzano per fornire assistenza di natura giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente; nonché dal fatto che al servizio finanziario č demandata la verifica della legittimitā, regolaritā e correttezza dell'azione amministrativa; deve, pertanto, ritenersi che il suddetto parere di regolaritā contabile investa necessariamente anche la legittimitā delle deliberazioni proposte.

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