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Articolo 150 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

Dispositivo dell'art. 150 TUEL

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i princìpi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i princìpi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

3. [Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

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