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Articolo 147 quater Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Controlli sulle societą partecipate non quotate

Dispositivo dell'art. 147 quater TUEL

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica , predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

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Luigi D. P. chiede
lunedģ 02/05/2016 - Lombardia
“Sono revisore in un comune .Mi dicono che sulle partecipate e sulla loro razionalizzazione non deve esserci relazione né del responsabile EF( Ragioniere CAPO) nel del Revisore.
Io sostengo l'esatto opposto.
Gradirei una vostra opinione.
Grazie”
Consulenza legale i 13/05/2016
Con riferimento alle modalità di controllo delle società partecipate dagli enti locali da parte dell'organo di revisione, negli ultimi anni si sono succeduti numerosissimi interventi normativi, in particolare: la Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), la Legge n. 122/2010 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), il D.Lgs. n. 118/2011 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).
In particolare, l'art. [[n147-quatertuel]], comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), come modificato dalla Legge n. 213/2012, stabilisce che "l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle societa' non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili".
Inoltre, al comma 4, del medesimo articolo del T.U.E.L., viene chiarito che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".
Con riferimento al bilancio consolidato degli enti locali occorre fare riferimento all'art. 11-bis del D.L.gs. n. 118/2011, già richiamato sopra, il quale stabilisce che:
"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, societa' controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attivita' che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II".
Pertanto, con riferimento al quesito sottoposto alla nostra attenzione, alla luce della normativa richiamata, si ritiene di dovere rispondere affermativamente, per cui, in relazione alle società partecipate dall'ente locale, i revisori devono chiaramente redigere una propria relazione, avendo previsto, la normativa sopra richiamata, la progettazione e implementazione di un vero e proprio sistema di governance (seppure per le realtà con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma con principi che non possono non trovare applicazione pure negli altri casi, anche se con alcune semplificazioni).