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Articolo 136 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

Dispositivo dell'art. 136 TUEL

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Massime relative all'art. 136 TUEL

Cons. Stato n. 4284/2008

Ai sensi dell'art. 136, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo da parte dell'organo di controllo è che l'ente locale abbia l'obbligo di emanare un atto previsto da una fonte normativa e non lo emani o lo ritardi, con esclusione perciò dei casi in cui l'obbligo di adempimento derivi da una fonte contrattuale o da un atto amministrativo (Annulla T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, n. 7243 del 2002).

C. Conti n. 63/2008

L'omessa approvazione del bilancio consuntivo di un comune integra la violazione di un atto ritenuto «obbligatorio» dalla legge. Ciò legittima l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli artt. 136 e 137 t.u.e.l. i quali integrano un controllo sugli organi inadempienti riconducibili al quadro normativo del generale riordino dei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali.

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