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Articolo 131 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Incompatibilità ed ineleggibilità

Dispositivo dell'art. 131 TUEL

1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:

  1. a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
  2. b) i consiglieri e gli assessori regionali;
  3. c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;
  4. d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
  5. e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
  6. f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
  7. g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
  8. h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.

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