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Articolo 124 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Pubblicazione delle deliberazioni

Dispositivo dell'art. 124 TUEL

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

Massime relative all'art. 124 TUEL

Cass. civ. n. 8883/2015

In tema di personale degli enti locali, č legittima la comunicazione della deliberazione dell'ASL (nella specie, di reiezione dell'istanza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentata da un dirigente) mediante pubblicazione ed affissione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in luogo di forme pių personali e dirette, trattandosi di modalitā idonea a produrre conoscenza legale delle comunicazioni anche se relative ad un soggetto determinato.

Cons. Stato n. 1661/2010

Per gli atti come l'esclusione dalle gare pubbliche, per i quali č richiesta la notificazione individuale, trova applicazione la regola generale della piena conoscenza contenuta nell'art 21, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 ed il termine per impugnare non decorre sino a che non si dimostri che č avvenuta la notifica o la comunicazione diretta dell'atto all'interessato, non rilevando a tal fine la conoscenza non piena della pubblicazione ai sensi dell'art. 124, T.U. 18 agosto 2000 n. 267 (Conferma T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, n. 2145 del 2009).

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