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Articolo 99 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Nomina

Dispositivo dell'art. 99 TUEL

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

Massime relative all'art. 99 TUEL

Cass. civ. n. 5017/2011

In materia di nomina (e di revoca) dei segretari comunali e provinciali, l'art. 99, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere che il nuovo sindaco deve provvedere alla conferma o alla revoca del segretario in carica entro 120 giorni dalla data di insediamento (termine oltre il quale, in assenza di provvedimenti, il medesimo si intende confermato), non esclude che a tale risultato (nella specie, della revoca) si possa pervenire mediante la nomina, tempestiva, di un nuovo segretario, purché la designazione sia produttiva di effetti: la natura negoziale dell'atto di nomina, deliberato dall'organo competente nell'esercizio della capacitą di diritto privato, ne comporta la qualificazione come mera proposta contrattuale, con conseguente necessitą, per il perfezionamento del negozio giuridico, dell'accettazione del designato, la quale costituisce espressione della peculiaritą dell'incarico (rientrante tra quelli che assicurano un "continuum" tra organi politici e funzionari di vertice) e giustifica, nei confronti di questi ultimi, la cessazione degli incarichi loro conferiti dal precedente sindaco o presidente della provincia.

Cass. civ. n. 2167/2009

In materia di nomina (e di revoca) dei segretari comunali e provinciali, l'art. 99, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, nei prevedere che il nuovo sindaco deve provvedere alla conferma o alla revoca del segretario in carica entro 120 giorni dalla data di insediamento (termine oltre il quale, in assenza di provvedimenti, il medesimo si intende confermato), non esclude che a tale risultato (nella specie della revoca) si possa pervenire mediante la nomina, tempestiva, di un nuovo segretario, purché la designazione sia valida: la natura negoziale dell'atto di nomina, deliberato dall'organo competente nell'esercizio della capacitą di diritto privato, comporta infatti che il provvedimento adottato in violazione di norma imperativa debba ritenersi, ex art. 1418, comma 1, c.c. tamquam non esset, con conseguente inosservanza del termine perentorio per la sostituzione del segretario in carica. (Nella specie, la S.C., nell'accogliere il ricorso, ha rilevato che, erroneamente, la corte territoriale aveva applicato la disposizione transitoria di cui all'art. 17, comma 81, L. n. 127 del 1997, relativa alla conferma dei segretari da parte dei sindaci in carica alla data del 6 gennaio 1998, trattandosi di sindaco eletto nel 1999, ed aveva omesso ogni accertamento sulla validitą della nuova nomina, che aveva visto la designazione di personale privo dei necessari titoli professionali).

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