Cass. civ. n. 5017/2011
                                      In  materia  di nomina  (e  di  revoca)  dei  segretari comunali e provinciali, l'art. 99, comma 3, D.Lgs. n. 267 del  2000,  nel  prevedere  che  il  nuovo  sindaco  deve provvedere alla conferma o alla revoca del segretario in carica  entro  120  giorni  dalla  data  di  insediamento (termine  oltre  il  quale,  in  assenza  di  provvedimenti,  il medesimo si intende confermato), non esclude che a tale risultato  (nella  specie,  della  revoca)  si  possa  pervenire mediante la nomina, tempestiva, di un nuovo segretario, purché la designazione sia produttiva di effetti: la natura negoziale dell'atto di nomina, deliberato dall'organo competente  nell'esercizio  della  capacitą  di  diritto privato,  ne  comporta  la  qualificazione  come  mera proposta contrattuale, con conseguente necessitą, per il perfezionamento del negozio giuridico, dell'accettazione  del  designato,  la  quale  costituisce espressione  della  peculiaritą  dell'incarico  (rientrante  tra quelli che assicurano un "continuum" tra organi politici e funzionari  di  vertice)  e  giustifica,  nei  confronti  di  questi ultimi,  la  cessazione  degli  incarichi  loro  conferiti  dal precedente sindaco o presidente della provincia.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 2167/2009
                                      In  materia  di  nomina (e  di  revoca)  dei  segretari comunali  e  provinciali,  l'art.  99, comma  2,  del D.Lgs. n. 267  del 2000,  nei  prevedere che  il nuovo sindaco deve provvedere alla conferma o alla revoca del segretario in carica  entro  120  giorni  dalla  data  di  insediamento (termine  oltre  il  quale,  in  assenza  di  provvedimenti,  il medesimo si intende confermato), non esclude che a tale risultato  (nella  specie  della  revoca)  si  possa  pervenire mediante la nomina, tempestiva, di un nuovo segretario, purché  la  designazione  sia  valida: la  natura  negoziale dell'atto  di  nomina, deliberato  dall'organo competente nell'esercizio  della  capacitą  di  diritto  privato,  comporta infatti  che  il  provvedimento  adottato  in  violazione  di norma  imperativa  debba ritenersi,  ex  art.  1418,  comma 1,  c.c. tamquam  non  esset,  con  conseguente  inosservanza  del  termine  perentorio  per  la  sostituzione  del segretario in carica. (Nella specie, la S.C., nell'accogliere il  ricorso,  ha  rilevato  che,  erroneamente,  la  corte territoriale  aveva  applicato  la  disposizione  transitoria  di cui all'art. 17, comma 81, L. n. 127 del 1997, relativa alla conferma dei segretari da parte dei sindaci in carica alla data del 6 gennaio 1998, trattandosi di sindaco eletto nel  1999,  ed  aveva  omesso  ogni  accertamento  sulla validitą della nuova  nomina,  che  aveva  visto  la designazione  di  personale  privo  dei  necessari  titoli professionali).