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Articolo 93 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Responsabilitā patrimoniale

Dispositivo dell'art. 93 TUEL

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilitā degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. L'azione di responsabilitā si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilitā nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province č personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

Massime relative all'art. 93 TUEL

C. Conti n. 378/2010

Il consegnatario della carta di credito aziendale per la gestione delle spese legate alla funzione ricoperta č tenuto a rendere il conto, ai sensi dell'art. 74 R.D. n. 2440 del 1923, art. 44 R.D. n. 1214 del 1934 e art. 93, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sull'ordinamento degli enti locali; e, pertanto, il commissario dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - titolare di carta di credito aziendale - che, in violazione dei precostituiti obblighi di servizio, svolga in modo non regolare la propria attivitā di gestione, risponde a titolo di responsabilitā contabile delle spese irregolari o non dovute.

Cass. civ. n. 28537/2008

In tema di responsabilitā per danni cagionati all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori che abbia svolto anche l'incarico di progettista, considerato che il direttore dei lavori č temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile, mentre per il progettista la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, in difetto del rapporto di servizio e considerata la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, ove il danno erariale sia prospettato come derivante dal complesso di tali attivitā va affermata la giurisdizione del giudice contabile sorgendo, dal cumulo di incarichi, una complessiva attivitā professionale nella quale la progettazione č prodromica alla successiva attivitā di direzione e non potendo giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla responsabilitā erariale per gli ingenti danni arrecati ad una Ipab dal direttore dei lavori di ristrutturazione degli immobili della Ipab medesima, al quale in precedenza era stato affidato l'incarico di progettazione dei lavori).

Cass. civ. n. 7446/2008

Spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione sulla controversia relativa alla responsabilitā patrimoniale, nei confronti di un'amministrazione comunale, dell'ingegnere-capo del Comune e del progettista di un'opera pubblica, cui sia stato affidato anche il compito di direttore dei lavori.

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