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Articolo 53 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

Dispositivo dell'art. 53 TUEL

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

Massime relative all'art. 53 TUEL

Cons. Stato n. 2765/2008

Non sussiste nessun rapporto di specialitą tra il potere statale di commissariamento dell'ente locale di cui al combinato degli articoli 53 e 141 T.U. enti locali e quello contemplato nell'art. 19 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, posto che il primo si riferisce alle ipotesi di decadenza contemplate nell'art. 141 mentre il secondo all'impossibilitą del regolare funzionamento dell'ente locale (riforma T.a.r. Lazio, Roma, 26 giugno 2007, n. 5797).

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