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Articolo 45 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali

Dispositivo dell'art. 45 TUEL

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

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Consulenze legali
relative all'articolo 45 TUEL

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D. V. chiede
venerdģ 24/02/2023 - Piemonte
“Buonasera, ho un caso da sottoporVi riguardo questo argomento: il Consigliere Comunale 'X' è stato eletto nella lista di maggioranza A; dopo un anno si separa da tale lista e passa nella minoranza come consigliere indipendente, quindi in lista C (con relativa delibera di Consiglio approvata); ora il suddetto Consigliere si è dimesso dal Consiglio e per la surroga il Sindaco dice che bisogna prendere dalla lista A di maggioranza, essendo stato eletto da quella lista, è possibile? Nell'articolo 45 del TUEL si parla di 'medesima lista' ma non si parla di consiglieri indipendenti.
Grazie”
Consulenza legale i 27/02/2023
Come correttamente indicato, l’articolo 45 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali), al primo comma dispone che “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”.

Per rispondere al suo seguito occorrerà chiarire il significato di “medesima lista” all’interno della quale andrà ricercato il soggetto chiamato a sostituire il consigliere dimissionario.
A tal proposito, per medesima lista deve intendersi propriamente la lista in cui il consigliere dimissionario si era presentato alle elezioni e in cui è stato eletto. Ciò per il semplice dato che il numero di voti presi dal consigliere hanno concorso a formare la graduatoria degli eletti e non eletti all’interno di quella specifica lista.
Infatti, l’ art. 71 del T.U.E.L.stabilisce quanto alle modalità di assegnazione delle cariche, che “Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza”.

Sul punto si noti che risulta del tutto ininfluente il passaggio del consigliere che ha rassegnato le dimissioni dalla lista di maggioranza a quella di minoranza in quanto la graduatoria precede ed è formata sulla base dei voti presi da ciascun soggetto appartenente alla lista elettorale come risulta composta al momento delle elezioni.

Nel caso portato alla nostra attenzione, alla luce di quanto sopra esposto, parrebbe quindi corretta la decisione del Sindaco di attingere al primo dei non eletti della Lista A – lista in cui il consigliere dimissionario era stato eletto – per la surrogazione del consigliere dimesso e non già alla lista al quale apparteneva al momento delle dimissioni.