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Articolo 39 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Presidenza dei consigli comunali e provinciali

Dispositivo dell'art. 39 TUEL

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Massime relative all'art. 39 TUEL

Cons. Stato n. 1042/2004

Deve ritenersi legittima la disposizione statutaria di un comune nella parte in cui prevede la revoca del presidente del Consiglio comunale senza determinare i presupposti dell'atto, considerato che l'art. 39 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000) lascia ampi margini al potere normativo e di organizzazione dell'ente, che può variamente definire il regime di stabilità del presidente dell'ente. Anzi, l'esigenza di mantenere il consenso di una maggioranza qualificata dell'assemblea risulta razionale e coerente nella prospettiva di un ordinato svolgimento delle attività dell'ente. Si deve aggiungere, poi, che la previsione di un regime volto ad attenuare la stabilità della posizione del presidente del consiglio risulta ancora più giustificata per i comuni di minori dimensioni che scelgono di introdurre tale figura nell'organizzazione dell'ente

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