Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1042 del 3 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve ritenersi legittima la disposizione statutaria di un comune nella parte in cui prevede la revoca del presidente del Consiglio comunale senza determinare i presupposti dell'atto, considerato che l'art. 39 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000) lascia ampi margini al potere normativo e di organizzazione dell'ente, che può variamente definire il regime di stabilità del presidente dell'ente. Anzi, l'esigenza di mantenere il consenso di una maggioranza qualificata dell'assemblea risulta razionale e coerente nella prospettiva di un ordinato svolgimento delle attività dell'ente. Si deve aggiungere, poi, che la previsione di un regime volto ad attenuare la stabilità della posizione del presidente del consiglio risulta ancora più giustificata per i comuni di minori dimensioni che scelgono di introdurre tale figura nell'organizzazione dell'ente

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