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Articolo 27 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Natura e ruolo

Dispositivo dell'art. 27 TUEL

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

  1. a) le modalità di approvazione dello statuto;
  2. b) le procedure di concertazione;
  3. c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
  4. d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
  5. e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Massime relative all'art. 27 TUEL

Corte cost. n. 27/2010

È costituzionalmente illegittimo l'art. 76, comma 6-bis D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con modificazioni, in L. 6 agosto 2008 n. 133, nella parte in cui prevede che "i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare". La previsione di un criterio altimetrico rigido, quale quello individuato dall'art. 76, comma 6-bis, come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'art. 117 Cost.

Corte cost. n. 237/2009

È infondata la q.l.c. dell'art. 2, commi 17 e 18, L. 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui prevede che le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al 16 comma, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione, e fissa alcuni "indicatori" di cui la Regione deve tenere conto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Cons. Stato n. 5379/2008

L'art. 27 comma 2, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui dispone che i rappresentanti dei Comuni presso la Comunità montana sono eletti dai rispettivi Consigli con il sistema del voto limitato, garantendo in tal modo la rappresentanza delle minoranze, si applica al caso in cui vengono eletti contestualmente rappresentanti sia della maggioranza che della minoranza; pertanto, in mancanza di una norma specifica che disciplini la fattispecie, quando si tratta di sostituire un rappresentante cessato dalla carica, la designazione spetta al gruppo di maggioranza o di minoranza di cui quest'ultimo faceva parte.

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