Corte costituzionale sentenza n. 27 del 28 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

È costituzionalmente illegittimo l'art. 76, comma 6-bis D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con modificazioni, in L. 6 agosto 2008 n. 133, nella parte in cui prevede che "i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare". La previsione di un criterio altimetrico rigido, quale quello individuato dall'art. 76, comma 6-bis, come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'art. 117 Cost.

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