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Articolo 8 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Partecipazione popolare

Dispositivo dell'art. 8 TUEL

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Massime relative all'art. 8 TUEL

Cons. Stato n. 2306/2006

In virtù del rinvio disposto dall'art. 8 comma 2 t.u. enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), i comuni hanno l'obbligo di osservare, in tema di forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive, i principi stabiliti dall'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, indipendentemente dal loro recepimento in un regolamento comunale.

Cons. Stato n. 342/2005

La L. n. 142 del 1990 va interpretata con riferimento alla L. n. 241 del 1990, dal momento che quest'ultima contiene principi che possono essere agevolmente ritenuti generali e fondamentali e che sono perciò applicabili e si devono applicare a tutti i procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli di pertinenza degli enti locali. Ogni incertezza è stata fugata, poi, dal legislatore con l'art. 3, L. 3 agosto 1999 n. 265, che ha aggiunto, al termine del comma 2 dell'art. 6, L. 8 giugno 1990 n. 142, le parole "nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 (in tal modo integrata la disposizione costituisce, ora, l'art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), così operando un collegamento tra lo statuto dell'ente locale e la L. n. 241 del 1990, attraverso il completamento e l'integrazione della previsione normativa della L. n. 142 con le disposizioni ed i principi contenuti nella successiva L. n. 241. Lo statuto comunale deve, dunque, osservare i principi stabiliti da questa legge circa la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo. Ne consegue in relazione ad un procedimento per l'adozione di un atto di contenuto normativo e di natura in gran parte regolamentare, sebbene lo statuto comunale non rechi una norma corrispondente a quella di cui all'art. 13 L. n. 241 del 1990, non sussiste l'obbligo di dare avviso dell'apertura del procedimento agli interessati.

C. Conti n. 527/2003

Considerato che, a partire dalla L. n. 142 del 1990, i referendum consultivi nei Comuni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale - tra le quali non rientra quella relativa alla fusione di Comuni, rientrante invece sulla base della Costituzione e della legislazione regionale, tra le competenze primariamente demandate alla potestà decisionale definitiva di organi regionali - sussiste la responsabilità amministrativa del sindaco per le spese derivanti dall'indizione di referendum consultivo in materia di fusione di comuni, stante l'omesso doveroso controllo della assoluta carenza di potere nella specie all'esercizio del potere di indizione della consultazione referendaria in detta materia.

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