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Articolo 2 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 2 TUEL

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le cittą metropolitane, le comunitą montane, le comunitą isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresģ, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivitą aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Massime relative all'art. 2 TUEL

Cons. Stato n. 1085/2008

Nel diritto finanziario il termine "ente locale" č riferito non soltanto ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000, ma anche a quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo, ossia «ai consorzi cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivitą aventi rilevanza economica ed imprenditoriale».

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