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Articolo 45 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 08/02/2024]

Norme relative all'azione penale

Dispositivo dell'art. 45 Testo unico edilizia

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.

2. [Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.](1)

3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Spiegazione dell'art. 45 Testo unico edilizia

La norma in commento regola gli effetti sull’azione penale dell’istanza di accertamento di conformità da parte del privato ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico, che consente la sanatoria degli abusi edilizi in presenza del requisito dalla doppia conformità dell’opera alle norme edilizie-urbanistiche sia al momento della realizzazione, sia al momento di presentazione dell’istanza.

Qualora venga avviato tale procedimento di sanatoria ad iniziativa del privato (non è ammessa, invece, un’iniziativa d’ufficio da parte della P.A.), si impone la sospensione dell’azione penale relativa all’abuso edilizio e l’eventuale provvedimento favorevole estingue il reato.
In proposito, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 60 c.p.p., l’azione penale inizia con la formulazione dell’imputazione dopo la conclusione delle indagini preliminari, con la conseguenza che la sospensione in discorso non può essere invocata nella fase delle indagini che ne precedono l’esercizio.

La giurisprudenza si è da tempo occupata di fissare i limiti temporali e sostanziali di applicabilità dell’articolo in commento, stabilendo in primo luogo che la sospensione debba essere oggetto di espressa richiesta da parte dell'imputato e che essa sia limitata a soli sessanta giorni decorrenti dalla domanda di accertamento di conformità.
Infatti, la sospensione in discorso opera solo in riferimento al procedimento amministrativo di sanatoria e non all’eventuale giudizio instaurato davanti al Giudice Amministrativo al fine di contestare la legittimità di un eventuale provvedimento negativo o del silenzio rigetto formato ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico.

In secondo luogo, secondo un’opinione giurisprudenziale consolidata, il rilascio del tiolo abilitativo in sanatoria costituisce una causa estintiva del reato solo nella fase di cognizione, mentre il conseguimento di tale titolo dopo una sentenza penale di condanna non produce alcun effetto estintivo e non impedisce il passaggio in giudicato della decisione che accerta la responsabilità penale dell’imputato.

In terzo luogo, il conseguimento dell’accertamento di conformità comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche in senso stretto, con esclusione dei reati previsti dallo stesso Testo Unico o da altre fonti normative concernenti la materia ambientale, antisismica, le opere in conglomerato cementizio e le barriere architettoniche.

Visti gli effetti che l'accertamento di conformità esplica sulla giurisdizione penale, si ritiene che il Giudice investito dell’accertamento della fattispecie di reato possa rivalutare la sussistenza dei presupposti della legittimità della sanatoria concessa al privato e, in caso tali presupposti manchino, emettere comunque una sentenza di condanna.

Massime relative all'art. 45 Testo unico edilizia

Cass. pen. n. 24245/2010

Il ricorso al giudice amministrativo avverso il diniego di sanatoria per abuso edilizio non comporta la sospensione dell'azione penale promossa per la relativa violazione, essendo detta sospensione limitata temporalmente sino alla decisione degli organi comunali sulla relativa domanda di sanatoria, manifestata anche nella forma del silenzio-rifiuto.

Cass. pen. n. 6639/2010

La presentazione della domanda di accertamento di conformitą dell'opera (art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non determina l'effetto sospensivo del termine di prescrizione del reato edilizio durante la fase delle indagini preliminari, prevedendo l'art. 45 del citato decreto la sospensione dell'azione penale, non ancora esercitata in tale fase.

Cass. pen. n. 48523/2009

In tema di reati edilizi, non č consentito al giudice penale sindacare la legittimitą del provvedimento della competente autoritą amministrativa di diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

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