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Articolo 42 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 28/07/2024]

Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

Dispositivo dell'art. 42 Testo unico edilizia

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.

2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:

  1. a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
  2. b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
  3. c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.

6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.

Spiegazione dell'art. 42 Testo unico edilizia

La norma in commento delimita la cornice normativa nell’ambito della quale le Regioni stabiliscono le sanzioni correlate al mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione, che comprende le due diverse voci del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione (art. 16 del Testo Unico).

Il sistema prevede l’applicazione di sanzioni crescenti, che scattano automaticamente se l’importo dovuto per il contributo di costruzione non venga corrisposto alla scadenza, senza che la P.A. sia tenuta ad intimare o sollecitare il pagamento agli obbligati o a costituirli in mora ex art. 1219 c.c..
Solo alla scadenza di tutti termini fissati al debitore per l’adempimento di cui alle lettere a), b) e c), l’Amministrazione avrà il potere di agire nelle forme della riscossione coattiva del credito nei confronti del debitore, secondo quanto previsto dal successivo art. 43 del Testo Unico.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico, la prestazione può essere rateizzata ed anche assistita da una garanzia fideiussoria.
In passato si era aperto un contrasto giurisprudenziale in merito alla possibilità per il Comune, nell’ipotesi di costituzione di una garanzia, di pretendere dal debitore principale, oltre alla somma dovuta a titolo di contributo di costruzione, anche il versamento delle sanzioni sancite dall’articolo in esame.

Un primo orientamento escludeva tale facoltà, salvo che l’Amministrazione creditrice avesse previamente escusso infruttuosamente il fideiussore.
Secondo tali decisioni, sussisterebbe il dovere a carico del Comune, ai sensi degli artt. 1175, 1375 e 1227 c.c., di richiedere quanto dovutogli innanzitutto al garante, con la conseguenza che, ove l'ente ometta tale adempimento, violerebbe l'obbligo per il creditore di non aggravare inutilmente la posizione del debitore.

L’orientamento maggioritario, invece, rifiutava tale impostazione e inquadrava la fattispecie in una prospettiva pubblicistica, rilevando che proprio la presenza di sanzioni e la possibilità di riscossione coattiva non consentirebbe di riconoscere una posizione paritetica tra obbligato e P.A..
Pertanto, tale parte della giurisprudenza affermava che la fideiussione non avrebbe la funzione di agevolare l’adempimento del soggetto obbligato al pagamento, ma costituirebbe soltanto una garanzia personale prestata unicamente nell'interesse dell'Amministrazione, sulla quale non graverebbe alcun obbligo giuridico di preventiva escussione del fideiussore.

Un terzo orientamento, infine, riconosceva la sussistenza di un onere collaborativo gravante sulla P.A., ma non fondato sui principi codicistici, bensì sul principio di leale collaborazione tra cittadino e Comune, avente valenza pubblicistica e rientrante nell'ambito dei principi di imparzialità di cui all'art. 97 Cost..
Sulla base di tale argomentazione, si riteneva che l’Ente locale potesse riscuotere la sanzione soltanto nella misura minima prevista per il ritardo protrattosi per i primi 120 giorni.

L'Adunanza plenaria ha condiviso il secondo orientamento, chiarendo che il contributo di costruzione, quale prestazione patrimoniale imposta funzionale a remunerare l'esecuzione di opere pubbliche, si colloca pacificamente nell'alveo dei rapporti di diritto pubblico.
Ne consegue che resta in ogni caso integro il potere-dovere della Amministrazione comunale di applicare le sanzioni pecuniarie per il ritardo nel pagamento al semplice verificarsi delle condizioni previste dalla legge, dovendosi escludere la sussistenza di oneri collaborativi a carico della P.A. e dell’obbligo di preventiva escussione della garanzia fideiussoria (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 07 dicembre 2016, n. 24).

Infine, la giurisprudenza più recente ritiene che il diritto della Pubblica Amministrazione a percepire le sanzioni di cui all’articolo in commento si prescriva nel termine di cinque anni previsto dalla L. n. 689/1981.

Massime relative all'art. 42 Testo unico edilizia

Cons. Stato n. 1084/2008

A fronte dell'omesso tempestivo pagamento della rata del contributo per oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione è obbligata ad applicare a titolo sanzionatorio l'aumento (del 10%) previsto dall'art. 42 comma 2 del T.U. n. 380/2001. Non si può ritenere, quindi, che l'irrogazione della predetta sanzione, in presenza di garanzia a prima richiesta non escussa, comporti un indebito aggravamento della posizione del debitore ai sensi dell'art. 1227 c.c. Infatti, in assenza di inadempimenti imputabili all'Amministrazione idonei a configurare a suo carico una responsabilità "da contatto" oppure di natura precontrattuale, il richiamo all'art. 1227 c.c. è da considerarsi inconferente, essendo tale disposizione riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, che restano governate dalla disciplina pubblicistica di riferimento.

Poiché l'inadempimento che l'art. 42 comma 2 del T.U. n. 380/2001 sanziona è una condotta omissiva puntuale, verificabile ad un momento certo, si deve considerare irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione, seppure ricondotto retroattivamente alla scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell'accreditamento con valuta retroattiva.

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