Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1084 del 13 marzo 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

A fronte dell'omesso tempestivo pagamento della rata del contributo per oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione è obbligata ad applicare a titolo sanzionatorio l'aumento (del 10%) previsto dall'art. 42 comma 2 del T.U. n. 380/2001. Non si può ritenere, quindi, che l'irrogazione della predetta sanzione, in presenza di garanzia a prima richiesta non escussa, comporti un indebito aggravamento della posizione del debitore ai sensi dell'art. 1227 c.c. Infatti, in assenza di inadempimenti imputabili all'Amministrazione idonei a configurare a suo carico una responsabilità "da contatto" oppure di natura precontrattuale, il richiamo all'art. 1227 c.c. è da considerarsi inconferente, essendo tale disposizione riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, che restano governate dalla disciplina pubblicistica di riferimento.

(massima n. 2)

Poiché l'inadempimento che l'art. 42 comma 2 del T.U. n. 380/2001 sanziona è una condotta omissiva puntuale, verificabile ad un momento certo, si deve considerare irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione, seppure ricondotto retroattivamente alla scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell'accreditamento con valuta retroattiva.

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