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Articolo 129 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Emissione di strumenti finanziari

Dispositivo dell'art. 129 Testo unico bancario

1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

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relative all'articolo 129 Testo unico bancario

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Carlo B. chiede
mercoledì 27/03/2019 - Emilia-Romagna
“Se una società per azioni, non quotata, emette un prestito obbligazionario con la seguente dizione: "con l'obbligo che dovrà trattarsi di una collocazione strettamente privata, quindi senza ricorso agli sportelli bancari, nè ad altri intermediari, senza offerta al pubblico, nè sollecitazioni al pubblico risparmio" cioè il prestito verrà sottoscritto dagli stessi soci o loro famigliari, come già convenuto tra di loro, deve dare comunicazione comunque alla Banca d'Italia, ex. art. 129 TUB?
Grazie”
Consulenza legale i 02/04/2019
La risposta a quanto viene chiesto la si può desumere dall’analisi dello stesso testo dell’art. 129 Testo Unico Bancario e della disciplina contenuta nelle disposizioni attuative che ad esso hanno fatto seguito.

Regola generale fissata da tale norma è quella secondo cui “la Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi…”.
Precisa poi il secondo comma della medesima norma che la Banca d’Italia sarà tenuta in prosieguo ad emanare disposizioni attuative, volte a regolare la sua concreta applicazione.

E’ proprio a queste ultime che occorre rivolgere l’attenzione per stabilire con esattezza quale debba essere il comportamento da tenere in una fattispecie come quella prospettata.
Le previste disposizioni attuative, infatti, seppure con qualche anno di ritardo, sono state in effetti emanate dalla Banca d’Italia con suo provvedimento del 25 agosto 2015.

Si legge intanto al n. 1 del punto 1.2 che per “strumenti finanziari” devono intendersi gli strumenti di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. n. 58/1998 (c.d. TUF, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), tra i quali possono farsi rientrare i titoli obbligazionari emessi da una società per azioni per la raccolta di denaro necessario a finanziare la società medesima.

Proseguendo ancora nella lettura di tali disposizioni, al punto 2.2. vengono disciplinate le c.d. “Esclusioni”.
In particolare, si stabilisce che devono intendersi escluse dagli obblighi segnaletici contenuti nelle medesime disposizioni (e conseguentemente dal campo di applicazione dell’art. 129 TU Bancario), le emissioni, le offerte ed i collocamenti di tutti quegli strumenti finanziari che “non possono essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell’emittente o da parte dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo”.

Tale disposizione, dunque, sembra voglia chiaramente escludere che, in una fattispecie come quella prospettata nel quesito, la Banca d’Italia possa essere autorizzata a svolgere la propria attività di vigilanza mediante la richiesta di quelle segnalazioni, dati e informazioni previsti dall’art. 129 TU Bancario.
A ciò si aggiunga che, per effetto di quanto disposto alla lettera c), comma 4 dell’art. 11 del T.U. bancario, per le società non costituisce attività di raccolta del risparmio la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari.

A questo punto, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti precisazioni ed i seguenti suggerimenti:
  1. sarà necessario che i titoli obbligazionari da emettere siano nominativi e non al portatore, e ciò al precipuo fine di non dover soggiacere alle prescrizioni imposte dalla normativa antiriciclaggio
  2. la società emittente dovrà pur sempre adempiere all’obbligo di consegnare al sottoscrittore un prospetto informativo, che illustri gli elementi fondamentali del prestito.

La prassi da seguire è, generalmente, quella di:
  1. predisporre un regolamento del prestito obbligazionario, nel quale siano indicati:
  • informazioni sull’emittente;
  • importo, taglio dei titoli e prezzo di emissione;
  • durata e natura del prestito, con la precisazione in tale parte che quel prestito non costituisce un’offerta al pubblico di strumenti finanziari ai sensi degli artt. 93 bis e ss. del D.lgs. 58/1998;
  • misura degli interessi
  • rimborso delle obbligazioni
  • pagamenti
  • regime fiscale
  1. predisporre e fornire ai soci, che intendano sottoscrivere il prestito, oltre al relativo modulo di adesione, anche un memorandum informativo sui rischi dell’operazione (il c.d. prospetto informativo).