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Articolo 128 quattuordecies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ristrutturazione dei crediti

Dispositivo dell'art. 128 quattuordecies Testo unico bancario

1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128 undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128 quater, comma 2.

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