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Articolo 58 septies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Misure e poteri di vigilanza

Dispositivo dell'art. 58 septies Testo unico bancario

1. (1)Le succursali adottano tempestivamente le misure richieste dalla Banca d'Italia per assicurarne la piena conformità alla normativa applicabile e la sana e prudente gestione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia può imporre, tra l'altro, che le succursali:

  1. a) soddisfino ulteriori requisiti in materia di capitale e liquidità;
  2. b) rafforzino i propri dispositivi di organizzazione interna, gestione del rischio e registrazione contabile;
  3. c) limitino l'ambito delle attività che esercitano e il numero delle relative controparti;
  4. d) riducano il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate, e cessino di esercitare tali attività o di offrire tali prodotti;
  5. e) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall'articolo 58 quinquies, commi 1 e 2;
  6. f) pubblichino informazioni.

3. La Banca d'Italia può imporre alle succursali valutate come aventi rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, requisiti prudenziali supplementari ovvero la ristrutturazione delle attività o la limitazione dell'operatività in modo tale da comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o da rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.

4. La Banca d'Italia, previa consultazione dell'ABE e delle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all'articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, può richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  1. a) la succursale ha svolto o svolge attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all'articolo 14 bis, comma 7;
  2. b) la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero è stata valutata dalla Banca d'Italia come avente rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia;
  3. c) l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali nell'Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro o l'importo delle attività della succursale di banca di Stato terzo in Italia è pari o superiore a 10 miliardi di euro.

5. La Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 4 soltanto dopo avere applicato le misure di cui al comma 2 ovvero, con riferimento alle succursali aventi rilevanza sistemica, quelle di cui al comma 3, oppure qualora la Banca d'Italia ritenga che tali misure sarebbero comunque insufficienti a comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o a rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.

6. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58- ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto".

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