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Articolo 58 quinquies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Vigilanza

Dispositivo dell'art. 58 quinquies Testo unico bancario

1. (1)Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.

2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

3. Si applicano gli articoli 52 bis e 52 ter in materia di segnalazione di violazioni.

4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58 ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.

5. La Banca d'Italia può convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il loro personale e può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali, la rimozione di una o più persone preposte alla direzione.

6. La Banca d'Italia può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

7. Alle succursali di banche di Stato terzo si applica l'articolo 54, comma 1.

8. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all'articolo 69.3, comma 1, che operano in più Stati dell'Unione europea, la Banca d'Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorità competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58- ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto".

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