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Articolo 14 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Autorizzazione all'attivitą bancaria

Dispositivo dell'art. 14 Testo unico bancario

1. L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni:

  1. a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
  2. a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
  3. b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
  4. c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  5. d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto;
  6. e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26;
  7. f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza(2).

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-bis. [La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.] (1)

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

3-bis. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:

  1. a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
  2. b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
  3. c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.

3-ter. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità(2).

4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

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