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Diritto bancario -

Il ius variandi nei contratti bancari e la tutela del contraente debole

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Roma Tor Vergata
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il lavoro si pone l’obiettivo di analizzare in maniera approfondita la disciplina del ius variandi bancario, che da sempre è oggetto di dibattiti dottrinali causati da un’asimmetria contrattuale esistente tra le parti protagoniste del rapporto, quali l’istituto di credito e il cliente. Prima di soffermarsi sulla disciplina specifica bancaria si esaminerà se il diritto di modifica unilaterale sia ammissibile nonostante l’apparente contrasto con alcuni principi del nostro ordinamento italiano, quali il pacta sunt servanda, il principio della forza contrattuale e quello dell'accordo. Si metteranno poi in luce, in un’ottica generale, le modalità e i vari settori in cui opera il ius variandi all’interno del nostro ordinamento giuridico, evidenziando analogie e differenze presenti tra le diverse materie. Partendo dal codice civile, si proseguirà in maniera più dettagliata attraverso la disciplina prevista nei codici di settore quali il codice del consumo e il TUB. La complessità degli interventi legislativi, ha creato una vera e propria segmentazione della disciplina, facendo emergere problemi di coordinamento tra le diverse materie, a cui si è parzialmente ovviato in virtù dei successivi rimaneggiamenti normativi del legislatore. Il cuore del lavoro sarà incentrato in maniera specifica sulla disciplina del ius variandi bancario, prevista dall’articolo 118 del Testo Unico Bancario. La variazione in corso d’opera delle condizioni contrattuali è prassi da sempre seguita dalle banche italiane essenzialmente in termini di modifica peggiorativa per il cliente. Fino agli anni Novanta infatti, le banche hanno letteralmente dominato la scena contrattuale e i contratti bancari si caratterizzavano per la loro opacità e per il forte squilibrio delle condizioni contrattuali fra le parti. Nonostante un ruolo significativo è stato apportato poi con la l.n. 154/1992 in tema di trasparenza bancaria, solamente negli ultimi quindici anni, il legislatore ha preso effettivamente atto di questa situazione e si è mosso verso una tutela maggiore nei confronti del contraente debole, stabilendo (o riformando) presupposti di ammissibilità per l’esercizio del diritto di modifica unilaterale. Prima della formulazione attuale infatti, la norma ha subìto importanti riforme e cambiamenti che saranno analizzati nel corso del seguente lavoro. Sarà proprio l’evoluzione storica a rappresentare il terreno da cui prendere le mosse per indagare se le modifiche normative apportate siano state sufficienti a fornire al cliente una tutela piena ed effettiva o se, invece, ancora si può parlare di “abuso di libertà contrattuale” da parte delle banche. Si ripercorreranno dunque tutte le riforme che hanno operato in materia: quella attuata dal d.l. 223/2006, dal d. lgs. 141/2010, dal d.l. 70/2011. I dibattiti dottrinali e le posizioni non unanime tra gli autori, saranno facilmente comprese dal momento che, come si vedrà, la disciplina dell’art. 118 TUB suscita ancora diverse perplessità. In più vede contrapposte due diverse esigenze: da un lato quella di tutelare il cliente da possibili abusi contrattuali a seguito della stipulazione del contratto bancario, dall’altro quella fornire alle banche un utile strumento di governo del rapporto che ne permette la continuazione a seguito di eventi sopravvenuti esterni al rapporto contrattuale tra banca e cliente. L’istituto del ius variandi ben può essere considerato, infatti, uno strumento di stabilità del sistema utile a risolvere, nei contratti di durata, i mutamenti di contesto e di equilibrio che il tempo può creare e capace, dunque, di dare alle banche la possibilità di adattarsi a nuove esigenze generali che vanno oltre quelle con il rapporto con il cliente. La questione però, è quella di arginare l’esercizio di modifica unilaterale a esigenze che effettivamente possono essere qualificate come “motivi giustificanti” la variazione, senza lasciare un eccessivo potere arbitrario al contraente più forte. Completata la panoramica sui mutamenti e le innovazioni che hanno interessato la disciplina delle modifiche unilaterali nei contratti bancari ex art. 118 TUB, si inquadrerà lo scopo prioritario di tale lavoro, cioè proprio quello di contemperare le due opposte esigenze e capire entro quali limiti la banca sia autorizzata ad operare modifiche unilaterali. Infine, si analizzerà l’unica tutela prevista per il cliente a fronte di una modifica unilaterale, cioè la possibilità di recedere dal contratto. La suddetta facoltà presenta caratteri peculiari in quanto il contraente debole non può rifiutare la “proposta” fatta dalla banca, bensì solamente recedere dal contratto o, in alternativa, accettarla con silenzio tacito. In dottrina sono emerse numerose perplessità sul meccanismo del silenzio-assenso con cui una modifica unilaterale viene accettata perché è controverso se questo criterio sia, nel caso concreto del ius variandi, un sinonimo di volontà del cliente oppure solo di inerzia dello stesso.

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