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Diritto processuale penale -

La regola di giudizio dell'udienza preliminare: prospettive di riforma

TESI MOLTO VENDUTA
AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2020
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Torino
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Con il presente elaborato, si è analizzato l’istituto dell’udienza preliminare, inizialmente in maniera generale, partendo dal concetto di fase di delibazione dell’accusa, e cioè il controllo preventivo sulla fondatezza dell’addebito mosso all’accusato. Inoltre si è notato come la fase anteriore al dibattimento, fase utile per capire i tratti della delibazione dell’accusa, può essere suddivisa in due modelli: il modello dell’istruzione preliminare ed il modello dell’investigazione preliminare.
In seguito, sono stati presi in considerazione gli antecedenti storici dell’udienza preliminare, ossia la “bozza Carnelutti”, il progetto preliminare del 1978 e la legge-delega del 1984, fino a giungere all’istituto delineato nella legge-delega del 1987 e quindi nel codice del 1988, con le sue relative funzioni. Successivamente è stato analizzato l’argomento principe della tesi, cioè la regola di giudizio dell’udienza preliminare, che viene posta in essere nel momento in cui il giudice dell’udienza preliminare si trova di fronte al bivio tra il rinvio a giudizio e la sentenza di non luogo a procedere, e come questa si sia evoluta nel corso degli anni, dopo l’entrata in vigore del codice del 1988.
La regola di giudizio, e cioè l’art. 425 comma 3 c.p.p., è stata oggetto di modiche da parte del legislatore, nel 1993, nel 1999 e nel 2000, anche in seguito a pronunce della Corte costituzionale. Recentemente, e più nel dettaglio agli inizi del 2019, è emersa una volontà da parte dell’Unione delle Camere penali di modificare ancora una volta la regola di giudizio dell’udienza preliminare, inserendo la regola dell’in dubio pro reo, che consente di ampliare la funzione di filtro e di diminuire i provvedimenti di rinvio a giudizio, in sostituzione della regola in dubio pro actione.
Tale riforma non è ben voluta da parte della dottrina, che la ritiene inutile e pregiudizievole nei confronti del giudice del dibattimento.

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