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Diritto processuale penale -

Il perdono giudiziale per i minori autori di reato

TESI MOLTO VENDUTA
AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2017
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitā degli Studi di Milano
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente lavoro compie un’analisi del perdono giudiziale, soffermandosi sui nodi più critici e mettendo in evidenza le diverse soluzioni prospettate da dottrina e giurisprudenza. Si è fornito un quadro del contesto storico in cui è nato l’istituto, citando i molteplici progetti legislativi che hanno preceduto la sua effettiva introduzione e mostrando gli influssi delle diverse correnti di pensiero penalistiche. È emersa la consapevolezza, già presente al tempo, degli effetti criminogeni della pena carceraria, in particolare di quella di breve durata e la necessità di trattare in modo diversificato i minorenni.
Si è dato uno sguardo anche gli istituti simili già operativi nelle principali Nazioni occidentali. Fondamentale svolta è stata l’introduzione del R.D.L. 1404/34, che ha dato operatività effettiva ad un istituto rimasto poco utilizzato per quattro anni, perché non in grado di salvare i minori dalla condanna per la maggior parte dei reati previsti dall’inasprito codice penale fascista; l’applicabilità del perdono giudiziale in base alla pena concreta stabilita dal giudice, ha permesso al perdono giudiziale di spiegare la sua portata rieducativa ed affiancarsi alla sospensione condizionale della pena come principale alternativa alla condanna nell’ordinamento dell’epoca.
Con l’avvento della Costituzione la presenza del perdono giudiziale ha trovato ulteriore legittimità nell’ordinamento penale in base ai nuovi principi di rieducazione della pena e protezione della gioventù sanciti dalla nuova Carta.
Negli anni ’70 l’istituto è stato oggetto di pronunce di legittimità costituzionale le quali ne hanno allargato le possibilità di applicazione attenuando il divieto di reiterazione stabilito dall’ultimo comma dell’art. 169 del c.p.. Altro momento importante nella storia dell’istituto è stato il varo del D.P.R. 448/88 con cui è nato un processo penale ad hoc per i minori.
Il perdono giudiziale è passato dall’essere l’unica misura di diversion concepita per i minorenni, ad essere affiancato da numerose nuove possibilità di alternativa alla condanna. Inoltre l’introduzione del ruolo dei servizi minorili nel processo penale ha dato la possibilità concreta al giudice di approfondire gli aspetti della personalità del minore imputato: tale conoscenza è indispensabile per poter scegliere l’istituto più adatto da applicarsi al caso di specie. Si è poi compiuta l’analisi di tutti i molteplici aspetti del perdono soffermandosi, in particolare, sulle condizioni che il minorenne imputato deve soddisfare per poterne beneficiare.
Si è osservato l’istituto in rapporto con le tre grandi teorie della pena. Si è affrontato il problema della sua natura giuridica di causa estintiva del reato. Nel trattare il tema della pena applicabile al caso concreto come condizione di concessione del perdono e della relativa operazione di quantificazione, è parso utile riportare alcuni brani di sentenze applicanti il beneficio in questione emesse dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Altro punto critico affrontato è quello dell’esercizio di una “doppia discrezionalità” da parte del giudice, dapprima nella quantificazione della pena da infliggere e in seguito nella decisione, anch’essa di natura discrezionale, sull’opportunità o meno di concedere la misura.
Sono state analizzate le diverse condizioni di applicazione del perdono giudiziale suddividendole in soggettive ed oggettive. In particolare si è cercato di esaminare aspetti quali l’imputabilità e la responsabilità del minore in relazione ai fatti addebitatigli: tali temi fanno emergere il carattere lato sensu sanzionatorio di una misura che pur evita al minorenne la condanna.
Si è trattata in modo esteso la condizione ostativa di cui all’art. 164 del c.p.. Adeguato spazio è stato dedicato all’aspetto più caratterizzante del perdono giudiziale: la presunzione di ravvedimento. Per quanto riguarda gli interventi correttivi della Consulta sull’istituto, non è possibile non menzionare le sentenze 108/73 e 154/76 che hanno determinato il superamento del principio di non reiterabilità del beneficio del perdono.
Non sono state tralasciate questioni di natura processuale che riguardano l’applicazione dell’istituto: si è osservata la rilevanza dell’ art. 32 D.P.R. 448/88 riguardante il consenso del minore, in merito alla definizione del procedimento nella fase dell’udienza preliminare.
L’ultimo capitolo è stato dedicato al confronto tra il perdono giudiziale ed altri istituti affini ad esso. Si sono messe in luce le principali caratteristiche di tre istituti di diversion: la sentenza di irrilevanza, la sospensione del processo con messa alla prova e la sospensione condizionale della pena. Si sono sottolineati i punti di sovrapposizione e quelli di divergenza tra il perdono giudiziale e questi tre istituti, delineando i criteri utilizzabili al fine di determinare la prevalenza di una o dell’altra soluzione nella definizione del caso concreto.

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