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Diritto del lavoro e previdenza sociale -

La disciplina del lavoro agile

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AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Roma La Sapienza
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente elaborato analizza la disciplina del lavoro agile, modalità di realizzazione della prestazione, introdotto con la Legge n.81/2017, che permette alle parti del rapporto di lavoro subordinato di poter articolare la prestazione lavorativa secondo un modello organizzativo estremamente flessibile, nel quale la prestazione viene svolta in parte a distanza ed in parte all’interno delle sedi aziendali, spesso attraverso l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche, senza il rispetto di precisi vincoli spazio-temporali ed in funzione di uno o più specifici obiettivi. Il lavoro agile, che non costituisce una nuova e autonoma tipologia contrattuale ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione del rapporto di lavoro subordinato, viene instaurato attraverso un patto aggiunto al contratto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, nel quale le parti possono prevedere di organizzare la prestazione senza il rispetto di precisi vincoli di tempo e di luogo e strutturando il rapporto in funzione di precisi risultati predeterminati dall’accordo stesso, anche attraverso il riconoscimento di ampi margini di autonomia per il lavoratore. Prima della introduzione della L. n. 81/2017 il lavoro agile era stato oggetto di regolazione ad opera delle parti sociali, spesso attraverso la denominazione di "Smart Working". L’obiettivo dichiarato della L. n.81/2017 è quello di concepire il lavoro agile sia come un mezzo per poter incrementare la competitività delle aziende, attraverso un rapporto articolato in maniera flessibile e in vista di precisi obiettivi, sia per garantire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, conseguente alla possibilità di svolgere parte della prestazione senza il rispetto di precisi vincoli spazio-temporali e permettendo, dunque, al lavoratore agile di poter eseguire la prestazione attraverso una certa autonomia, per quanto riguarda spazi e tempi della prestazione. La L. n.81/2017, inoltre, permette alle parti anche di poter regolare l’esercizio dei poteri del datore di lavoro. La Legge n.81/2017, a tutela della salute e del diritto al riposo del lavoratore, stabilisce che l’accordo di lavoro agile debba indicare le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire la disattivazione degli strumenti utilizzati per il lavoro, introducendo cosi il diritto del lavoratore alla disconnessione rispetto agli strumenti utilizzati per il lavoro. Il diritto alla disconnessione rappresenta una interessante novità normativa introdotta dalla L.81/2017, sulla falsariga del “Droit à la déconnexion” introdotto in Francia dall’art.55 della Legge 1088/2016, che costituisce un diritto di nuova generazione con il quale garantire le misure necessarie per fronteggiare i rischi di un sistema produttivo nel quale sono sempre meno scanditi i tempi di lavoro e, conseguentemente, anche i tempi dedicati al riposo. Il diritto alla disconnessione, inoltre, non incide solamente sul diritto al riposo del lavoratore, ma tutela, sebbene indirettamente, anche altri beni di rilevanza costituzionale, quale il diritto alla riservatezza, il diritto alla libera comunicazione e finanche il diritto alla libertà di espressione. Il lavoro agile, quindi, presenta numerosi profili di interesse, in quanto concepisce una innovativa forma organizzativa del lavoro, nel quale le parti del rapporto hanno ampia autonomia rispetto alla regolazione del contenuto del rapporto. Appare, inoltre, molto interessante l’impatto della disciplina introdotta dalla L. n.81/2017 rispetto ad alcune categorie tipiche del diritto del lavoro, quale l’istituto della subordinazione, essendo ravvisabile una possibile commistione con gli elementi tipici del lavoro autonomo, dato che la L. n.81/2017 permette alle parti di poter svolgere la prestazione senza il rispetto di determinati vincoli spazio-temporali ed in funzione di precisi obiettivi. Di particolare interesse è il ruolo attribuito all’autonomia individuale, che ha assunto una funzione fondamentale per la regolazione del rapporto di lavoro agile, mentre la legge non ha riservato alcun ruolo significativo alla contrattazione collettiva. Risulta, inoltre, innovativa la circostanza che, per l’instaurazione e la regolazione del lavoro agile, l’autonomia individuale del lavoratore non sia nemmeno “assistita” da soggetti qualificati, come di regola viene previsto nelle fattispecie del rapporto di lavoro subordinato in cui rilevano le manifestazioni di volontà del lavoratore. Il lavoro agile costituisce una sfida per l’interprete, in quanto la struttura normativa è concepita secondo una filosofia improntata alla massima flessibilità, una tecnica normativa che, tuttavia, porta con sé il rischio di una maggiore incertezza, con la conseguenza che molte questioni non siano di facile risoluzione interpretativa.

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Norme di riferimento

  • L. n. 81/2017
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