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Diritto digitale -

Diritto d'autore e App

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2021
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi Roma Tre
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Le applicazioni mobili (o App) sono in grado di creare un legame con la disciplina del diritto d’autore, considerata la loro natura e la loro struttura. Una App è composta da software e altre opere che, se detengono i requisiti previsti dalla L. n. 633/1941, sono considerate a tutti gli effetti tutelabili come opere dell’ingegno. La prima parte della presente ricerca persegue diversi obiettivi: i) ricondurre l’App al Software dal punto di vista giuridico, illustrando i punti in comune e sollevando i possibili problemi di diritto che emergono dalle decisioni delle Corti nazionali, europee e internazionali; ii) analizzare il caso dell’App Uber Pop, che spiega come le funzioni elaborate da un dato programmatore non possono andare in contrasto con la legge, seppur rivoluzionarie a livello tecnologico; iii) comprendere che l’App è costituita non solo dal programma che le permette di esternare le sue funzioni, ma anche da altri contenuti, che nella maggior parte dei casi appartengono a soggetti terzi, i quali hanno la facoltà di denunciare eventuali azioni che ledano i loro diritti; iv) discutere le questioni relative alle App organizzate in forma di banche dati, tutelate dal diritto d’autore e dal diritto sui generis; v) esporre la controversia Business Competence contro Facebook, con cui si comprenderà specificamente la connessione che può realizzarsi tra le condizioni previste dal diritto d’autore e la innovativa figura App. La seconda parte della presente indagine, invece, pone principale attenzione: i) alla qualificazione giuridica della distribuzione delle App Mobile, che si realizza mediante particolari piattaforme definite App Store; ii) al profilo soggettivo, dal quale possono scaturire varie dinamiche giuridiche a seconda che si realizza un accordo B2B (tra operatori professionali) o un accordo B2C (tra fornitore d’App e utente finale); iii) all’oggetto del trasferimento dei contenuti che il fornitore d’App realizza nei confronti dell’utente finale mediante la stipula del contratto atipico di Licenza d’uso; iv) alla scelta, del titolare d’App, di una determinata Licenza rispetto ad un’altra, dalla quale possono scaturire varie implicazioni, ma anche possibili rimedi previsti dall’ordinamento. La giurisprudenza americana ed europea sostiene che il programma è l’elemento fondamentale per la costituzione dell’App, la quale viene identificata come un software per strumenti mobili. Dalle Corti nazionali emergono, inoltre, specifici elementi che permettono l’inquadramento dell’App al software, corrispondenti al codice sorgente, al codice oggetto, all’algoritmo e alle Application Programming Interface (API). Questi elementi sono necessariamente presenti in qualsiasi software che si voglia creare e, il fatto che i giudici li riconoscono espressamente all’interno delle App ci induce a ritenere corretta l’applicabilità delle norme a tutela del software anche per questi particolari dispositivi. La fonte principale cui si fa riferimento è il D. Lgs. 29 dicembre, n. 518, che in attuazione della Direttiva 91/250/CEE, ha inserito negli articoli 1 e 2 della L. n. 633/1941 l’espressa protezione del programma per elaboratore quale opera dell’ingegno, con l’introduzione in aggiunta, della sezione VI nel capo IV della medesima legge, composta dagli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater. La giurisprudenza riconosce una posizione giuridica eguale dell’App rispetto ad un qualsiasi software, sia esso di base, operativo o di altro genere. Del resto, in mancanza di una Legge organica sulle App appare convincente la scelta della giurisprudenza di applicare la disciplina del diritto d’autore, in specie le norme che regolano il programma per elaboratore e le banche dati, avendo constatato che sono elementi insiti nella stessa; richiamabili proprio in merito a quelle controversie aventi ad oggetto violazioni sulle istruzioni concepite da un programmatore per dare vita a quella determinata App. D’altro canto però, anche se fino adesso non si sono riscontrate particolari problematiche nell’applicare la disciplina del diritto d’autore alle App, il legislatore non si è ancora espresso in tale direzione. Di conseguenza, si deve rammentare che l’App può seguire già in contemporanea altre discipline rispetto a quella autorale, come ad esempio quella sul Brevetto, sul Marchio e sul Design. Il campo delle App risulta estremamente variegato, si distinguono in base alla struttura, alla combinazione di elementi, alla funzione. In merito alla protezione delle App, si evidenzia come queste, essendo costituite da più elementi, non sono protette come opere d’autore nella loro interezza, ma l’ordinamento offre differenti strumenti per tutelare le loro diverse componenti. In giudizio, il principio da seguire è quello di intervenire sul singolo fattore violato. Il vantaggio di riconoscere che l’App sia formata da più coefficienti ne favorisce una tutela migliore, purché ovviamente esistano i presupposti al quale l’efficacia del diritto d’autore dipende.

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Norme di riferimento

  • articoli 1 e 2 della L. n. 633/1941;
    artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater L. n. 633/1941.
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