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Articolo 24 Statuto dei lavoratori

(L. 20 maggio 1970, n. 300)

[Aggiornato al 26/05/2022]

Permessi non retribuiti

Dispositivo dell'art. 24 Statuto dei lavoratori

I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

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