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Articolo 3 Responsabilitą professionale del personale sanitario

(L. 8 marzo 2017, n. 24)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanitą

Dispositivo dell'art. 3 Responsabilitą professionale del personale sanitario

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.

Spiegazione dell'art. 3 Responsabilitą professionale del personale sanitario

L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
L'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
L’Osservatorio raccoglie in sé le funzioni dei due Osservatori attualmente esistenti: l’Osservatorio Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti e l’Osservatorio Nazionale Sinistri e Polizze Assicurative.
L’Osservatorio Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti è stato istituito nel 2008 con la finalità di monitorare le buone pratiche e favorire il trasferimento delle esperienze e conoscenze fra le organizzazioni del sistema sanitario nazionale, promuovendo l’integrazione e l’interazione tra le Regioni, le Organizzazioni Sanitarie e i Professionisti.
L’Osservatorio Nazionale Sinistri e Polizze Assicurative ha invece il compito di elaborare i dati raccolti dal SIMES ed effettuare un costante monitoraggio delle denunce, allo scopo di fornire dati attendibili sulla sinistrosità delle strutture sanitarie e di migliorare la gestione del contenzioso.
Oltre alle funzioni proprie degli osservatori già esistenti, il nuovo Osservatorio ne assume in sé di nuove. La prima è quella di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (di cui all’art. 2) i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi, nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso (cioè le richieste di risarcimento danni).
L’espressione “rischi ed eventi avversi” risulta piuttosto generica e suscettibile di diverse interpretazioni. È plausibile che, per quanto riguarda i rischi, si faccia riferimento ai rischi clinici, mentre, per quanto riguarda gli eventi avversi, si può ipotizzare che essi includano tutti quegli eventi che provocano un danno al paziente ma che non sono collegati alla sua condizione clinica o patologica, bensì alla cura prestatagli. Sono, di conseguenza, da escludere i c.d. “quasi eventi”, mentre vanno ricompresi gli “eventi sentinella”, ossia eventi avversi particolarmente gravi che vanno raccolti nel Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).
L’Osservatorio ha inoltre il compito di individuare misure idonee a prevenire e gestire il rischio sanitario, monitorare le buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché curare la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario; tutto ciò anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo, le quali sono stabilite con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie; queste dovranno essere individuate nei modi prescritti dall'articolo 5, con un altro decreto attuativo.
In questo modo il cerchio si chiude: grazie ai dati raccolti dai Centri regionali, è possibile operare un’analisi allo scopo di fornire indicazioni e raccomandazioni specifiche sulle strategie di anticipazione del rischio.
Per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento del personale, l’Osservatorio dovrà fornire indicazioni su percorsi formativi che siano idonei a sviluppare conoscenze e competenze coerenti con quanto emerge dall’analisi dei contesti reali.
Relazione del Ministro della salute
Il comma 3 prevede che il Ministro della Salute trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio. Questo permetterà alla parte politica di valutare le attività svolte dai servizi sanitari regionali e fornire indicazioni strategiche sul tema della sicurezza delle cure.
SIMES
Al comma 4 è previsto che, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvalga anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).
Il SIMES raccoglie e analizza le informazioni relative alle denunce dei sinistri trasmesse dalle strutture sanitarie; il monitoraggio attuato dal SIMES ha l’obiettivo di consentire la valutazione dei rischi e di fornire alle Regioni ed alle aziende sanitarie una modalità univoca di sorveglianza e gestione degli eventi sentinella e del contenzioso sul territorio nazionale.
Gli interventi messi in atto dal SIMES si articolano su tre livelli: 1) monitoraggio e raccolta delle informazioni relative agli eventi sentinella ed ai sinistri per la valutazione dei rischi; 2) una volta raccolte ed elaborate le informazioni derivanti dal monitoraggio, disporre delle raccomandazioni, allo scopo di fornire indicazioni agli operatori sulle azioni da intraprendere per migliorare la qualità dell’assistenza; 3) formazione del personale sanitario, per tenerlo sempre aggiornato in merito ai metodi ed agli strumenti idonei al miglioramento della sicurezza dei pazienti e della qualità delle cure.

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