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Articolo 14 Responsabilitą professionale del personale sanitario

(L. 8 marzo 2017, n. 24)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilitą sanitaria

Dispositivo dell'art. 14 Responsabilitą professionale del personale sanitario

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

  1. a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
  2. b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
  3. c) i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa;
  4. d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), è aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

  1. a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;
  2. b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;
  3. c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.

8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Spiegazione dell'art. 14 Responsabilitą professionale del personale sanitario

Istituzione del fondo di garanzia
L'articolo 14 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, simile a quello che già da anni esiste per le vittime degli incidenti stradali.
Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, in una percentuale del premio assicurativo per ciascun contratto sottoscritto e relativo a questo tipo di garanzia. Tale contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia.
Sempre in analogia con quanto previsto per il “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, la norma prevede che il Ministero della Salute, con apposita convenzione, affidi alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Disciplina del Fondo di garanzia
Il comma 2 demanda ad un regolamento adottato con decreto del Ministro della salute la disciplina in dettaglio della misura del contributo dovuto dalle imprese assicurative, delle modalità del suo versamento, dei principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e CONSAP e delle modalità di intervento, funzionamento e regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.
Il comma 4 prevede che la misura del contributo dovuto dalle imprese assicurative a favore del Fondo di Garanzia debba essere aggiornata con cadenza annuale in relazione alle effettive esigenze del Fondo stesso.
Il comma 6 prevede che, ai fini della rideterminazione del contributo, la CONSAP Spa trasmetta ogni anno al Ministero dello Sviluppo Economico un rendiconto della gestione autonoma del fondo di garanzia riferito all’anno precedente.
Intervento del Fondo di garanzia
Il Fondo di garanzia concorre al risarcimento del danno, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, quando:
a) il danno è di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria;
b) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trova in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi è posta successivamente.
c) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria sono sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice, ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.
Mentre l’ipotesi sub b) era già rinvenibile anche in relazione al Fondo di garanzia vittime della strada, la previsione sub a) desta delle perplessità in quanto potrebbe indurre la maggior parte delle strutture e dei professionisti sanitari ad assicurarsi per il massimale minimo di legge, facendo poi affidamento nel fatto che il fondo garantirà comunque la parte di copertura in eccesso. Un altro rilievo mosso alla norma è che lascia scoperte le ipotesi di totale assenza di copertura assicurativa da parte del singolo professionista o della struttura.

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