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Articolo 137 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza

Dispositivo dell'art. 137 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell’ambito di applicazione del codice nonché appalti disciplinati dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.

3. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.

4. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:

  1. a) se una parte dell’appalto o della concessione è disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il codice né il decreto legislativo n. 208 del 2011, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
  2. b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo n. 208 del 2011, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 208 del 2011.

5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l’applicazione del codice o del decreto legislativo n. 208 del 2011.

6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l’appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il codice ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo n. 208 del 2011.

Spiegazione dell'art. 137 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 137 disciplina i contratti misti che presentano componenti riconducibili sia all’ambito ordinario del Codice dei contratti pubblici, sia a settori specificamente regolati dal diritto europeo o dal Decreto Legislativo n. 208/2011 (che recepisce la direttiva 2009/81/CE in materia di appalti nei settori della difesa e sicurezza). La norma affronta il problema della determinazione del regime giuridico applicabile quando un unico appalto o concessione comprende prestazioni sottoposte a discipline diverse.

Il legislatore, al comma 1, stabilisce l’ambito oggettivo di applicazione, includendo i contratti misti che:
  • riguardano appalti o concessioni rientranti nel Codice;
  • comprendono prestazioni coperte dall’articolo 346 TFUE, che riconosce agli Stati membri la facoltà di derogare alle regole del mercato interno per motivi essenziali di sicurezza;
  • ricadono nel D.Lgs. 208/2011.
La disposizione opera quindi come norma di rinvio e coordinamento, collegando il Codice dei contratti, il diritto primario dell’Unione (art. 346 TFUE) e la normativa speciale sulla difesa e sicurezza.

Il comma 2 distingue tra contratti misti con parti oggettivamente separabili e contratti con parti non separabili. Nei casi di separabilità, valgono le regole previste dai commi 3 – 5, mentre nei casi di non separabilità, si applica la disciplina del comma 6.

Quando la stazione appaltante sceglie di suddividere l’appalto o la concessione in contratti distinti, il comma 3 dispone che ciascuno segue il regime giuridico proprio della parte separata.

Ai sensi del comma 4, qualora la stazione appaltante, seppur in presenza di parti separabili, decide di non separare, ma di aggiudicare un contratto unico, si seguono i seguenti due criteri:
  • lettera a): se una parte rientra nella previsione di cui all’articolo 346 TFUE, l’intero contratto può essere aggiudicato in deroga sia al Codice sia al D.Lgs. 208/2011, purché sussistano ragioni oggettive;
  • lettera b): se una parte è disciplinata dal D.Lgs. 208/2011, l’intero contratto può essere aggiudicato applicando tale decreto, sempre con giustificazione oggettiva. Tuttavia, restano ferme le soglie e le esclusioni previste dalla normativa speciale.

Il comma 5 vieta espressamente l’uso della scelta di un contratto unico come strumento elusivo per sottrarre un appalto all’applicazione del Codice o del D.Lgs. 208/2011.

Per gli appalti con parti non separabili, il comma 6 dispone che:
  • se comprendono elementi riconducibili all’articolo 346 TFUE, l’intero contratto può essere aggiudicato in deroga al Codice;
  • se invece non ricadono nell’articolo 346 TFUE, ma contengono componenti regolate dal D.Lgs. 208/2011, l’appalto segue quest’ultimo regime.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

137 
La disciplina sovranazionale tratta il settore della difesa con disciplina speciale, autonoma e autosufficiente rispetto alla disciplina generale dei contratti pubblici. In tal senso sono tanto i “considerata” quanto i contenuti della direttiva 81/2009/CEE, confermati dalle clausole di salvaguardia delle successive direttive 24 e 25 del 2014 (cfr. l’art. 14 della direttiva 24 e l’art. 24 della direttiva 25).

Il decreto legislativo n. 50 del 2016 (v. l’art. 1, comma 6, e gli artt. 159-163) delimita, in concreto, un ambito residuale di applicazione, rinviando all’applicazione del decreto legislativo n. 208/2011, attuativo della richiamata direttiva, nonché all’art. 346 TFUE per le ipotesi in cui risultino non applicabili né il codice né il decreto legislativo. A sua volta, quest’ultimo (cfr. art. 3) prevede rinvii di compatibilità al codice, ove necessario per compensare lacune disciplinari: nella prassi, per esempio, ciò avviene diffusamente relativamente alla disciplina dei “motivi di esclusione” o al regime della garanzia di cui all’attuale art. 93. Restano affidati alla disciplina del codice disposizioni in materia di RUP, di contratti misti e di contratti aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali.

Senza innovazioni sostanziali, nella riscrittura della disciplina si è scelto:

a) di ‘incorporare’ nel nuovo art. 136 (che sostituisce l’art. 159) l’attuale previsione di cui all’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ‘ritagliare’ per esclusione l’ambito (residuale, nel senso sopra rammentato) della disciplina codicistica (con la successiva indicazione delle regole speciali);

b) di introdurre nell’art. 136 un apposito comma (il comma 2) per valorizzare la (ulteriore e generale) causa di esclusione dall’ambito del codice, correlata alla applicazione dell’art. 346 TFUE (attualmente già prevista nel comma 1 dell’art. 159);

c) di conservare gli ulteriori commi dell’attuale art. 159, che dettano disposizioni di specie, espungendo tuttavia il comma 4 bis, inopportunamente collocato in questa sede dall’art. 47-bis del decreto legislativo 30 aprile 2019, n. 34, e ricollocato nella disciplina generale delle ‘soglie’ contrattuali.

Si è preferito, relativamente ai contratti della difesa e per ragioni di concentrazione della disciplina residuale, di conservare nel corpo dell’art. 136 il riferimento sia ai concorsi di progettazione (comma 2) che alle concessioni (comma 3), per le quali, peraltro, opera un richiamo generale alla disciplina del Libro IV.

Assecondando anche in tale occasione una opzione di fondo nella redazione del codice, nelle more della approvazione, con decreto del Ministro della Difesa, delle direttive generali di cui al comma 4 dell’art. 136, la disciplina transitoria contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236, attualmente richiamata dall’art. 216, comma 20, è stata incorporata, al fine di rendere le relative disposizioni immediatamente operative, in apposito Allegato.

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