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Articolo 133 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Requisiti di qualificazione

Dispositivo dell'art. 133 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell’allegato II.18(1).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 72, comma 2, lettera cc) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 133 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 133 si concentra sugli aspetti tecnici e professionali connessi all'esecuzione dei lavori, alla progettazione e al collaudo dei contratti riguardanti i beni culturali.
Il legislatore, consapevole della particolare delicatezza delle opere che interessano beni vincolati, rinvia all’Allegato II.18, che dettaglia i requisiti di qualificazione degli operatori economici, i profili dei direttori tecnici, i livelli progettuali e le regole per la verifica e la collaudazione degli interventi.

L'unico comma stabilisce che, per i lavori riconducibili al Titolo sui Beni culturali, i requisiti di qualificazione degli esecutori e dei direttori tecnici, così come i livelli progettuali e le modalità di collaudo, sono definiti nell’Allegato II.18.
Si tratta di un rinvio a una disciplina tecnica di dettaglio, che svolge una funzione sia integrativa sia vincolante per le stazioni appaltanti e per gli operatori del settore.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

133 
L’articolo – che si compone di un unico comma – rinvia alla fonte regolamentare per gli aspetti di maggiore dettaglio (e nell’ottica di salvaguardia delle specifiche esigenze di tutela del settore) in tema di requisiti di qualificazione sia dei soggetti esecutori dei lavori nel settore dei beni culturali sia dei direttori tecnici, nonché in tema di livelli e contenuto della progettazione, di varianti, di lavori di somma urgenza e di collaudo.

La fonte regolamentare, come più sopra anticipato, è costituita dall’allegato II.18 al Codice, che potrà essere modificato o e integrato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

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