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Articolo 133 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Requisiti di qualificazione

Dispositivo dell'art. 133 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell’allegato II.18(1).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 72, comma 2, lettera cc) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 133 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 133 si focalizza sugli aspetti tecnici e professionali che caratterizzano la fase di esecuzione dei lavori, la progettazione e il collaudo nei contratti relativi ai beni culturali.
Il legislatore, consapevole dell’elevato grado di delicatezza che contraddistingue le opere aventi ad oggetto beni sottoposti a vincolo, rimanda all’Allegato II.18 nel quale vengono dettagliati i requisiti di qualificazione degli operatori economici, i profili dei direttori tecnici, i livelli progettuali e le regole per la verifica e la collaudazione degli interventi.

Il primo (e unico) comma stabilisce che, per i lavori riconducibili al Titolo sui beni culturali, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, insieme ai livelli e contenuti della progettazione e alle modalità del collaudo, sono definiti dall’Allegato II.18.
Si tratta di un rinvio a una disciplina tecnica di dettaglio, che assume una funzione integrativa e al contempo vincolante per le stazioni appaltanti e per gli operatori del settore.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

133 
L’articolo – che si compone di un unico comma – rinvia alla fonte regolamentare per gli aspetti di maggiore dettaglio (e nell’ottica di salvaguardia delle specifiche esigenze di tutela del settore) in tema di requisiti di qualificazione sia dei soggetti esecutori dei lavori nel settore dei beni culturali sia dei direttori tecnici, nonché in tema di livelli e contenuto della progettazione, di varianti, di lavori di somma urgenza e di collaudo.

La fonte regolamentare, come più sopra anticipato, è costituita dall’allegato II.18 al Codice, che potrà essere modificato o e integrato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

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