Il disciplinare di gara, disciplinato dal comma 1, rappresenta uno strumento fondamentale nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, costituendo il documento che definisce le modalità di partecipazione, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione delle offerte e le regole procedurali applicabili alla fase di aggiudicazione.
La sua funzione primaria è quella di assicurare un confronto concorrenziale corretto e trasparente tra gli operatori economici, garantendo che la scelta del contraente avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione.
Il disciplinare di gara deve, almeno, contenere:
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i requisiti di partecipazione, generali e speciali, cui è subordinata l’ammissione, comprensivi delle qualificazioni professionali, delle esperienze pregresse e delle capacità tecniche richieste;
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le modalità di presentazione delle offerte, con indicazione chiara dei termini e delle modalità di invio, siano esse telematiche o cartacee, nonché delle scadenze inderogabili;
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i criteri di aggiudicazione, esplicitando gli elementi di valutazione di natura economica, tecnica e qualitativa, e il relativo peso nella comparazione delle offerte.
La parte iniziale del disciplinare fornisce informazioni generali sulla gara (oggetto dell’appalto, natura ed entità delle prestazioni). Viene inoltre specificata la procedura prescelta, in base alla tipologia e al valore dell’appalto, nonché alla necessità o meno di una fase negoziale.
Elemento essenziale è l’indicazione dell’importo a base di gara, determinato mediante una stima analitica dei costi complessivi, comprensiva di ogni onere accessorio. Inoltre, deve essere chiaramente definita la durata dell’appalto.
La sezione sui requisiti di partecipazione individua le condizioni soggettive e oggettive per l’ammissione alla gara. Si distingue tra:
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requisiti generali: riguardano l’assenza di cause di esclusione obbligatorie o facoltative;
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requisiti economico-finanziari: mirano ad accertare l’affidabilità patrimoniale dell’operatore (fatturato minimo o parametri di solidità finanziaria);
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requisiti tecnico-professionali: garantiscono il possesso di competenze ed esperienze pregresse adeguate.
Nel disciplinare trova spazio anche la sezione relativa alle modalità di presentazione delle offerte, che individua nel dettaglio la composizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica a corredo delle offerte.
Infine, quanto ai criteri di aggiudicazione, la scelta dell’offerta vincente avviene sulla base dei criteri preventivamente definiti.
Il criterio del prezzo più basso trova applicazione quando l’elemento determinante è il mero costo, mentre il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) è utilizzato quando si intende valutare congiuntamente elementi qualitativi ed economici.
In quest’ultima ipotesi, il disciplinare attribuisce punteggi ponderati a ciascun elemento dell’offerta.
Il comma 2 dell’art. 87 delinea, invece, il ruolo del capitolato speciale, un atto di natura tecnica, destinato a integrare e specificare lo schema negoziale. Esso ha la funzione di definire, con livello di dettaglio puntuale e vincolante, l’oggetto delle prestazioni, le modalità di realizzazione, la qualità e le caratteristiche dei materiali impiegati, nonché ogni altro requisito necessario a garantire l’esecuzione dell’opera a regola d’arte.
La sua struttura si articola in due sezioni principali: la prima, dedicata alla descrizione delle lavorazioni e alla definizione tecnico-economica dell’appalto; la seconda, destinata a disciplinare le modalità di esecuzione, i criteri di misurazione, le specifiche prestazionali, le prove e gli ordini di priorità nello svolgimento delle opere.
Il comma 3 precisa che tanto il disciplinare quanto il capitolato speciale devono contenere le specifiche tecniche e ogni elemento necessario a garantire la conformità del bene o servizio richiesto. Tra questi elementi rientrano le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché l’indicazione del costo del ciclo di vita, secondo i criteri stabiliti nell’Allegato II.8.