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Articolo 150 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Settore dei porti e degli aeroporti

Dispositivo dell'art. 150 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Spiegazione dell'art. 150 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 150 individua l’ambito applicativo della disciplina con riferimento alle attività inerenti allo sfruttamento di aree destinate a infrastrutture di trasporto, quali aeroporti, porti marittimi, porti interni e altri terminali destinati al traffico aereo, marittimo e fluviale.


Il comma 1 (l’unico) stabilisce che le regole del Codice si applicano alle attività connesse allo sfruttamento di un’area geografica quando questa è destinata alla messa a disposizione di:
  • aeroporti, ossia le infrastrutture civili dedicate al traffico aereo di passeggeri e merci;
  • porti marittimi, con riferimento sia al traffico commerciale che passeggeri, con implicazioni in termini di logistica internazionale;
  • porti interni, destinati alla navigazione fluviale o interna, che spesso svolgono un ruolo complementare rispetto ai porti marittimi e alla rete ferroviaria o stradale;
  • altri terminali di trasporto, destinati specificamente a vettori aerei, marittimi e fluviali.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

150 
Il presente articolo riprende, senza modifiche sostanziali, il contenuto dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale – a propria volta - recepiva fedelmente l’articolo 12 della direttiva 2014/25/UE.

La disposizione in questione stabilisce che le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto, ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

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