L’articolo 206 disciplina la fase conclusiva della realizzazione delle infrastrutture, ossia quella del
collaudo, momento essenziale per verificare la regolarità tecnica, amministrativa ed economica delle opere.
Il
comma 1 stabilisce che il collaudo delle infrastrutture deve avvenire secondo le modalità e nei termini già previsti dalla normativa sugli appalti di lavori. Si tratta di un rinvio espresso che conferma l’unitarietà della disciplina: il collaudo, infatti, è un istituto comune a tutte le opere pubbliche e la sua funzione non muta nel contesto delle concessioni. È un atto di natura tecnico-amministrativa che mira a garantire che l’opera sia stata eseguita in conformità al progetto approvato, alle prescrizioni del
contratto e alle normative vigenti.
Il
comma 2 introduce una deroga o, meglio, un’integrazione rispetto alla regola generale, pensata per le infrastrutture di grande rilevanza o di elevata complessità tecnica. In tali casi, l’ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei
servizi di supporto e di indagine forniti da soggetti specializzati. Questa possibilità riflette l’esigenza di garantire controlli più approfonditi e qualificati, soprattutto quando l’opera presenta caratteristiche tecniche o dimensionali tali da rendere il collaudo particolarmente complesso.
Gli oneri relativi a tali attività di supporto gravano sui fondi a disposizione dell’ente concedente per la realizzazione dell’infrastruttura. La norma, tuttavia, non lascia la gestione di tali spese a una totale discrezionalità, ma rinvia a un
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che deve stabilire modalità e limiti.
Un ulteriore aspetto di rilievo è il
divieto di affidare il supporto al collaudo a soggetti che abbiano
rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato l’opera. La
ratio è evitare conflitti di interesse e garantire l’indipendenza e l’imparzialità del collaudo, che altrimenti potrebbe perdere credibilità e funzione di garanzia.