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Articolo 181 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Contratti esclusi

Dispositivo dell'art. 181 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte.

2. La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

3. All’affidamento dei contratti di concessione esclusi dall’ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I.

Spiegazione dell'art. 181 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 181 individua le ipotesi che restano escluse dall’ambito normativo regolato dalla presente Parte del Codice. La norma si muove su due direttrici principali: da un lato, sottrae all’applicazione della disciplina codicistica i servizi non economici d’interesse generale; dall’altro, richiama esplicitamente le concessioni escluse dalla direttiva europea 2014/23/UE.
Nonostante tali esclusioni, la norma non lascia del tutto prive di regole le concessioni in questione, poiché il comma finale richiama comunque i principi generali di concorrenza, trasparenza e imparzialità.

Il comma 1 sancisce che i servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina sulle concessioni, non avendo natura economica ed essendo legati a funzioni sociali o istituzionali (ad esempio, servizi inerenti la sicurezza pubblica o attività strettamente connesse all’esercizio della pubblica autorità).

Il comma 2 estende le esclusioni anche a quelle concessioni che la direttiva 2014/23/UE elenca specificamente agli articoli 10 - 14, 16 e 17. Si tratta di fattispecie individuate dal legislatore europeo come settori peculiari o particolarmente sensibili, per i quali si è ritenuto opportuno non applicare la disciplina generale delle concessioni. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, le concessioni nel settore idrico, alcune attività di difesa e sicurezza, i servizi di comunicazione elettronica e altri casi specificamente previsti.

Il comma 3 introduce una clausola di salvaguardia particolarmente significativa: pur in presenza di concessioni escluse dall’ambito di applicazione della Parte sulle concessioni, restano comunque vigenti i principi generali contenuti nel Titolo I della Parte I del Libro I del Codice. Ciò significa che, anche se non si applicano le procedure e le regole puntuali previste per le concessioni, l’affidamento deve comunque rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e libera concorrenza.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

181 
Il comma 1 precisa che i servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Parte, in quanto estranei alla concorrenza e al mercato. Si tratta, tuttavia, di ambiti oramai ristretti, riconducibili alle prerogative statali tradizionali (polizia, giustizia regimi legali di sicurezza sociale), e alle attività intrinsecamente non economiche (scuola dell’obbligo, previdenza sociale, e così via), come precisato dalla giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, 27 settembre 1988, causa C-263/86; 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91; 7 dicembre 1993, causa C-109/92; 14 dicembre 2014, causa C-113/13).

Il comma 2 rinvia alle esclusioni stabilite dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Il comma 3 prevede, in analogia con la disciplina degli appalti esclusi, che all’affidamento dei contratti di concessione esclusi dall’ambito di applicazione della presente Parte, si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I.

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