L’articolo 187 disciplina le procedure di affidamento delle
concessioni di valore inferiore alla soglia comunitaria, delineando una disciplina semplificata che consente all’ente concedente di utilizzare la procedura negoziata senza bando. Resta ferma, anche sotto soglia, la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di gara.
La disposizione individua il regime giuridico per le concessioni di importo inferiore alla soglia europea indicata dall’articolo
14, comma 1, lettera a). In tali ipotesi, l’ente concedente è legittimato a ricorrere alla
procedura negoziata senza bando, a condizione che siano consultati almeno
10 operatori economici, se disponibili sul mercato.
La selezione degli operatori deve avvenire nel rispetto del principio di
rotazione e deve basarsi su strumenti oggettivi, quali
indagini di mercato o l’utilizzo di
elenchi di operatori economici predisposti dall’amministrazione. La norma, inoltre, chiarisce che la procedura semplificata è una facoltà e non un obbligo: l’ente concedente conserva comunque la possibilità di utilizzare anche le procedure ordinarie previste per le concessioni sopra soglia, al fine di garantire una maggiore trasparenza o di rispondere a specifiche esigenze di mercato.
Il
comma 2 ribadisce che, anche per le concessioni sotto soglia, la fase di esecuzione è soggetta alle
regole ordinarie stabilite nel Titolo III della Parte IV. Ciò significa che, sebbene l’affidamento sia caratterizzato da modalità semplificate, la fase esecutiva resta pienamente soggetta agli stessi obblighi, controlli e responsabilità previsti per i contratti di maggiore rilievo economico.