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Articolo 200 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica

Dispositivo dell'art. 200 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all’ente concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.

Spiegazione dell'art. 200 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 200 disciplina i contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC – Energy Performance Contracting), strumenti che rientrano nella logica del partenariato pubblico-privato finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica di immobili e infrastrutture pubbliche.
Questi contratti si basano sul principio che la remunerazione dell’operatore economico non deriva da un corrispettivo fisso, ma è commisurata al livello di risparmio energetico effettivamente conseguito o ad altri parametri di prestazione energetica predeterminati.

L’unico comma stabilisce che, nei contratti EPC, i ricavi dell’operatore economico sono calcolati sulla base del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri parametri di performance energetica fissati in sede contrattuale, a condizione che siano quantificabili in rapporto ai consumi.
Questo implica un cambiamento rilevante rispetto alla logica tradizionale dei contratti di servizi: la remunerazione non è legata al mero svolgimento dell’attività, ma alla capacità dell’operatore di conseguire risultati concreti e misurabili. Si rafforza, così, il modello del pay per performance, coerente con i principi di economicità e sostenibilità ambientale.

Il legislatore precisa, inoltre, che la misura del miglioramento deve essere calcolata secondo le norme tecniche in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture ad alto consumo energetico.

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’obbligo, posto a carico dell’operatore economico, di rendere disponibili i dati di prestazione energetica all’ente concedente, il quale deve poterli verificare e monitorare lungo l’intera durata contrattuale. La norma, per rendere effettivo tale controllo, prevede che ciò possa avvenire anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche dedicate alla raccolta, gestione e valutazione dei consumi energetici.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

200 
È stata estrapolata dall’art. 180, comma 2, la disciplina dei c.d. “Energy Performance Contract” (EPC).

Trattasi di una fattispecie contrattuale introdotta dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, al fine di promuovere l’efficienza energetica.

In particolare, il contratto di rendimento energetico, secondo la definizione riportata all’art. 2, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 102/2014 è un “accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”. Oggetto del contratto pertanto è il conseguimento di una “misura di miglioramento dell’efficienza energetica”.

La complessa natura di tali contratti ha portato la dottrina a dubitare che gli stessi potessero qualificarsi come contratti di partenariato pubblico-privato. Tuttavia, sul punto, è intervenuto il d.l. n. 76 del 2020 (c.d. decreto semplificazioni), convertito dalla legge n. 120/2020 che all’art. 8, comma 5, lett c-quater) ha introdotto alcune disposizioni relative alle modalità di remunerazione dell’operatore economico proprio nell’ambito dei contratti di rendimento energetico, inserendole all’interno dell’art. 180, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, dedicato appunto al partenariato pubblico-privato.

Rispetto alla scelta del legislatore di inserire tali disposizioni nella norma generale sul partenariato pubblico- privato, si è preferito introdurre un articolo ad hoc al fine di evidenziare la particolarità e l’importanza dei contratti di che trattasi, tenuto conto anche del fatto che operano in un settore delicato e strategico come quello dell’energia.

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