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Articolo 88 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Disponibilitą digitale dei documenti di gara

Dispositivo dell'art. 88 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l’interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L’avviso e l’invito a confermare l’interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice l’avviso o l’invito a confermare l’interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.

3. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

88 
I commi da 1 a 3 attuano l’art. 53 della direttiva n. 2014/24/UE, tenendo anche in tal caso conto della progressiva maggiore digitalizzazione dell’intero sistema. La direttiva, ad esempio, assume che la protezione della riservatezza dei dati renda necessaria una deroga all’impiego di soluzioni digitali; all’attualità la digitalizzazione non è incompatibile con l’oscuramento di tutto o parte dei dati contenuti di un documento, sicché la riservatezza e l’uso di strumenti digitali non risultano più strutturalmente incompatibili; la prescrizione della direttiva ha perso quindi la sua indispensabilità, pur restando la riservatezza comunque garantita.

Rimane, al secondo comma, una disposizione di “chiusura” per i casi, astrattamente contemplati dal codice, di impossibilità oggettiva di utilizzo del digitale.

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