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Articolo 75 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Partenariato per l'innovazione

Dispositivo dell'art. 75 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato. Indica altresì gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.

2. Nel partenariato per l’innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara, fornendo gli elementi richiesti dalla stazione appaltante.

3. La stazione appaltante può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 108.

4. Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti applicano i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione.

5. Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all’investimento richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento, la stazione appaltante può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

6. L’offerta iniziale e quelle successive, esclusa l’offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. Ove previsto nel bando di gara, nell’invito a confermare l’interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, le negoziazioni nel corso della procedura possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Spiegazione dell'art. 75 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il partenariato per l’innovazione è uno strumento concepito per consentire lo sviluppo e la successiva acquisizione di beni, servizi o lavori che presentino caratteristiche di novità e di innovazione.
Elemento centrale della procedura in esame è l’innovazione tecnologica, intesa quale attività intenzionale e strategica volta all’introduzione di nuovi prodotti o servizi, ovvero all’implementazione di metodologie inedite per la loro produzione, distribuzione o utilizzazione.

Essa può assumere:
  • forma radicale, quando comporta l’immissione sul mercato di soluzioni del tutto nuove;
  • forma incrementale, quando si sostanzia nel perfezionamento o adattamento di soluzioni già esistenti, con l’obiettivo di rispondere a esigenze emergenti.

Un elemento imprescindibile dell’innovazione, ai fini della sua rilevanza pubblicistica, è rappresentato dalla sua commerciabilità: le soluzioni devono possedere potenzialità concrete di impiego nel mercato di riferimento.

Le circostanze in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere al partenariato per l’innovazione sono individuate dall’art. 70 del nuovo codice appalti.

Il comma 1 dell’articolo 75 dispone che i documenti di gara indichino:
  • la natura dell’esigenza innovativa;
  • i requisiti minimi che devono necessariamente essere garantiti;
  • la chiarezza e sufficienza delle informazioni, al fine di consentire agli operatori di valutare la propria idoneità e l’interesse a partecipare.

La procedura prende avvio con la pubblicazione del bando o dell’avviso di indizione di gara. Il comma 2 sancisce l’apertura della procedura a qualsiasi operatore economico e disciplina il momento iniziale del procedimento, che coincide con la manifestazione di interesse o domanda di partecipazione.

Ai sensi del comma 3 gli operatori economici interessati possono presentare domanda di partecipazione entro il termine minimo di 30 giorni dalla pubblicazione. La selezione avviene sulla base di criteri attinenti alle competenze maturate nel campo della ricerca, sviluppo e implementazione di soluzioni innovative.
La stazione appaltante può instaurare il partenariato con uno o più soggetti, ciascuno dei quali potrà condurre attività distinte. L’aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, intesa come miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 del nuovo codice appalti.

Il comma 4 evidenzia la specificità dei requisiti di qualificazione per accedere a questa particolare procedura: è necessario dimostrare esperienza e competenza nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella predisposizione di soluzioni innovative. Solo coloro che superano questa selezione preliminare accedono alla fase progettuale vera e propria.

Il comma 5 dispone che il partenariato si sviluppa secondo una sequenza di fasi coerente con il processo di ricerca e innovazione. La durata e il valore di ciascuna fase devono essere proporzionati all’entità dell’investimento richiesto e al grado di innovazione della soluzione proposta. La procedura prevede obiettivi intermedi, il cui raggiungimento condiziona la prosecuzione del partenariato.

Infine, il comma 6 disciplina la negoziazione delle offerte nel corso della procedura, che costituisce una delle principali caratteristiche del partenariato per l’innovazione.

La norma prevede:
  • la possibilità di svolgere più cicli negoziali (escluse le offerte finali);
  • l’intangibilità dei requisiti minimi e dei criteri di aggiudicazione;
  • la possibilità di articolare la negoziazione in fasi successive per ottimizzare la selezione;
  • l’obbligo di trasparenza informativa nei confronti degli offerenti non esclusi;
  • la concessione di tempo sufficiente per l’eventuale ripresentazione delle offerte modificate.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

75 
In tema di partenariato per l’innovazione la disciplina interna è per la grande maggioranza meramente riproduttiva di quella unionale, con particolare riferimento a:

- il contenuto dei documenti di gara (comma 1);

- la legittimazione a presentare una domanda di partecipazione (comma 2);

- la possibilità di instaurare il partenariato per l’innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e il criterio di aggiudicazione utilizzabile (comma 3);

- i criteri di selezione e la legittimazione a presentare progetti di ricerca e di innovazione (comma 4);

- la strutturazione del partenariato in più fasi successive (comma 5);

- la negoziazione dell’offerta iniziale e di quelle successive, anche in relazione alla riduzione progressiva del numero di offerte da negoziare (comma 6).

Si segnala l’eliminazione di ogni riferimento all’ambito di applicazione dell’istituto, alla possibilità di limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura e al rispetto del principio di parità di trattamento, trattandosi di profili già disciplinati nell’art. 70.

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