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Articolo 26 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Regole tecniche

Dispositivo dell'art. 26 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale(1).

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni(1).

3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 26, comma 1; (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 26, comma 2; (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 26, comma 3.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

26 
Il comma 1 disciplina la competenza dell’AgID, a norma dell’art. 71 del d.lgs. n. 82 del 2005, di stabilire, di intesa con ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, i requisiti tecnici delle piattaforme digitali di e-procurement, nonché le regole tecniche per assicurare l’interoperabilità e la conformità di dette piattaforme.

I commi 2 e 3 prevedono che con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 sono fissate le modalità per la certificazione delle piattaforme digitali di e-procurement erogate da soggetti privati al fine della loro compatibilità con l’ecosistema nazionale di e-procurement e che quindi tutte le attività connesse alla procedura di gara devono essere svolte su piattaforme telematiche “certificate”. La verifica dell’osservanza delle regole tecniche è assicurata dall’ANAC in base ai criteri stabiliti dall’AgID e il superamento della verifica consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce anche il registro delle piattaforme certificate.

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