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Articolo 229 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Entrata in vigore

Dispositivo dell'art. 229 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.

2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Locatelli, Ministro per le disabilità Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Piantedosi, Ministro dell’interno Nordio, Ministro della giustizia Crosetto, Ministro della difesa Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sangiuliano, Ministro della cultura Visto, il Guardasigilli: Nordio __________ Avvertenza: Il presente decreto è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 13 aprile 2023, si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto, corredato delle relative note, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

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