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Articolo 208 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Servizi globali su beni immobili

Dispositivo dell'art. 208 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. L’affidamento di servizi globali con oggetto beni immobili si realizza mediante la conclusione di un contratto col quale un operatore economico si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a consentire all’ente concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e all’attività normalmente necessaria per ottenerlo.

2. Il bando di gara e il contratto stabiliscono:

  1. a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante all’operatore economico in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese;
  2. b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo;
  3. c) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità.

3. L’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.

4. Si applica l’articolo 204, commi 11, 12, 13, 14 e 18.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

208 
Il comma 1 disciplina e codifica la figura negoziale del cd. “global service”, delineata nella prassi nella (prescrizione UNI 10685/1998), con rinvio anche a talune delle disposizioni disciplinanti il “contraente generale”.

La specifica figura negoziale si caratterizza:

- per la natura della res su cui insistono le prestazioni complesse ed eterogenee dell’operatore economico, trattandosi di beni immobili;

- per la natura omnicomprensiva dei servizi prestati dall’operatore, volti a garantire la perfetta funzionalità ed il retto e duraturo godimento del bene immobile, con un servizio cd. “chiavi in mano”.

Si richiede all’operatore economico affidatario dei servizi globali un quid pluris in termini di competenze professionali e capacità patrimoniali e finanziari: la legittimazione soggettiva, a latere privatistico, alla stipulazione del contratto è già tratteggiata, in linea generale per tutti i negozi aventi ad oggetti i servizi globali all’art. 203, comma 2.

Il comma 2 indica il contenuto “minimo” del bando e del contratto, attribuendo particolare pregnanza ai criteri di effettiva modulazione (in aumento o “al ribasso”) del corrispettivo, legato al “risultato ottenuto” oltre che alle prestazioni rese, nonché alla allocazione dell’alea riveniente da oneri rivenienti da factum principis.

Il comma 3 sancisce il criterio di aggiudicazione, offerta economicamente più vantaggiosa, e attribuisce particolare pregnanza –tra gli elementi di valutazione- al “miglior perseguimento del risultato dedotto nel contratto”.

Il comma 4 contiene il rinvio a specifiche norme disciplinanti la figura del “contraente generale”.

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